IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia, ed in particolare l'articolo 27, comma 28; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni, ed in particolare
l'articolo 14; 
  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443; 
  Visto l'articolo 826 del codice civile; 
  Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della
ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del  piano  energetico  nazionale:  aspetti  istituzionali,  centrali
idroelettriche   ed   elettrodotti,    idrocarburi    e    geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,  n.
128,  recante  norme  di  polizia  delle  miniere  e  delle  cave,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n.
395, recante approvazione del regolamento di attuazione della legge 9
dicembre 1986, n. 896,  recante  disciplina  della  ricerca  e  della
coltivazione delle risorse geotermiche; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  624,   di
attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute
dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione  e  della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei  lavoratori
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; 
  Visto  il  decreto  legislativo  25  novembre  1996,  n.  625,   di
attuazione della direttiva  94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di
rilascio  e  di  esercizio  delle  autorizzazioni  alla  prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi, ed in particolare all'articolo
13; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  e  successive
modificazioni,   recante   conferimento   di   funzioni   e   compiti
amministrativi dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante riordino del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,  di  attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante  norme  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2003,  n.  387,  recante
attuazione  della  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla   promozione
dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili  nel
mercato interno dell'elettricita', ed in particolare gli articoli 2 e
12; 
  Vista la segnalazione dell'Autorita' Garante della concorrenza  del
mercato al Parlamento e al Governo del 10 settembre 2008; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2009; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 2010, relativa all'adozione  della  procedura
in via di urgenza, a norma dell'articolo  3,  comma  4,  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Preso atto che la seduta  del  27  gennaio  2010  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  al  cui  ordine  del  giorno  era
iscritto il presente decreto legislativo, non si e' tenuta; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Ambito di applicazione della legge e competenze 
 
  1. La ricerca e la coltivazione a scopi  energetici  delle  risorse
geotermiche  effettuate  nel  territorio  dello   Stato,   nel   mare
territoriale  e  nella  piattaforma  continentale   italiana,   quale
definita dalla legge 21 luglio 1967,  n.  613,  sono  considerate  di
pubblico interesse e di  pubblica  utilita'  e  sottoposte  a  regimi
abilitativi ai sensi del presente decreto. 
  2. Ai sensi e per gli effetti  del  presente  decreto  legislativo,
valgono le seguenti definizioni: 
    a)   sono   risorse   geotermiche   ad   alta   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150
°C; 
    b)   sono   risorse   geotermiche   a   media   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90
°C e 150 °C; 
    c)   sono   risorse   geotermiche   a   bassa   entalpia   quelle
caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a  90
°C. 
  3. Sono  d'interesse  nazionale  le  risorse  geotermiche  ad  alta
entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per  la  realizzazione
di  un  progetto  geotermico,  riferito  all'insieme  degli  impianti
nell'ambito del titolo di  legittimazione,  tale  da  assicurare  una
potenza  erogabile  complessiva  di  almeno  20  MW   termici,   alla
temperatura convenzionale dei reflui di  15  gradi  centigradi;  sono
inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche  economicamente
utilizzabili rinvenute in aree marine. 
  4. Fatto salvo quanto disposto ai commi 3 e  5  sono  di  interesse
locale le risorse geotermiche a media  e  bassa  entalpia,  o  quelle
economicamente utilizzabili  per  la  realizzazione  di  un  progetto
geotermico,  riferito  all'insieme  degli  impianti  nell'ambito  del
titolo di legittimazione,  di  potenza  inferiore  a  20  MW  termici
ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura  convenzionale
dei reflui di 15 gradi centigradi. 
  5. Sono piccole utilizzazioni locali le  risorse  geotermiche  come
definite e disciplinate dall'articolo 10. Le stesse non sono soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.
1443, e all'articolo 826 del codice civile. 
  6. Le risorse geotermiche ai sensi e  per  gli  effetti  di  quanto
previsto e disciplinato dal regio decreto 29 luglio 1927 n.  1443,  e
dall'articolo 826 del codice civile sono risorse minerarie,  dove  le
risorse  geotermiche   di   interesse   nazionale   sono   patrimonio
indisponibile dello Stato mentre  quelle  di  interesse  locale  sono
patrimonio indisponibile regionale. 
  7. Le autorita' competenti per le funzioni amministrative, ai  fini
del  rilascio  del  permesso  di  ricerca  e  delle  concessioni   di
coltivazione, comprese le  funzioni  di  vigilanza  sull'applicazione
delle norme di polizia mineraria, riguardanti le risorse  geotermiche
d'interesse nazionale e  locale  sono  le  Regioni  o  enti  da  esse
delegati, nel cui territorio sono  rinvenute  o  il  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che si avvale, per l'istruttoria  e
per il  controllo  sull'esercizio  delle  attivita',  senza  nuovi  o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,  della  Direzione
generale per le risorse minerarie ed energetiche - Ufficio  nazionale
minerario per gli idrocarburi di cui all'articolo 40 della  legge  11
gennaio 1957, n. 6, e successive modifiche,  alla  cui  denominazione
sono aggiunte le parole «e  le  georisorse»,  di  seguito  denominato
UNMIG,  nel  caso  di  risorse   geotermiche   rinvenute   nel   mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 
  8. E'  esclusa  dall'applicazione  del  presente  provvedimento  la
disciplina  della  ricerca  e  coltivazione  delle   acque   termali,
intendendosi come tali le acque da utilizzarsi a  scopo  terapeutico,
ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 ottobre 2000, n. 323. 
  9. Nel  caso  che  insieme  al  fluido  geotermico  siano  presenti
sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le  disposizioni  del
presente provvedimento non si applicano qualora il  valore  economico
dei KWH termici recuperabili da  detto  fluido  risulti  inferiore  a
quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicano
le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.  1443  e  quelle
relative alla legislazione regionale di settore. 
  10. L'iniezione di acque e  la  reiniezione  di  fluidi  geotermici
nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque  al  di  sotto  di
falde utilizzabili a  scopo  civile  o  industriale,  anche  in  area
marina, sono autorizzate dall'autorita' competente. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          inviariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 76 della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti. 
              «28.  Il  Governo  e'  delegato  ad   adottare,   entro
          centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge, su proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare e  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  uno
          o piu' decreti legislativi al fine di determinare un  nuovo
          assetto  della  normativa   in   materia   di   ricerca   e
          coltivazione delle risorse geotermiche che  garantisca,  in
          un  contesto  di  sviluppo  sostenibile   del   settore   e
          assicurando   la   protezione   ambientale,    un    regime
          concorrenziale per l'utilizzo delle risorse geotermiche  ad
          alta  temperatura  e   che   semplifichi   i   procedimenti
          amministrativi per l'utilizzo delle risorse  geotermiche  a
          bassa e media temperatura. La delega e'  esercitata,  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  e  con  le
          risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   previste   a
          legislazione vigente, secondo i seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) garantire, in coerenza con  quanto  gia'  previsto
          all'art. 10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n.  896,
          l'allineamento delle scadenze delle concessioni  in  essere
          facendo  salvi  gli  accordi  intercorsi  tra  regioni   ed
          operatori,  gli  investimenti  programmati  e   i   diritti
          acquisiti; 
                b) stabilire i requisiti organizzativi  e  finanziari
          da prendere a riferimento  per  lo  svolgimento,  da  parte
          delle regioni, delle procedure concorrenziali  ad  evidenza
          pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi di ricerca  e
          per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
          risorse geotermiche ad alta temperatura; 
                c) individuare i criteri per determinare, senza oneri
          ne'  diretti  ne'  indiretti  per  la   finanza   pubblica,
          l'indennizzo del concessionario uscente relativamente  alla
          valorizzazione dei beni  e  degli  investimenti  funzionali
          all'esercizio  delle  attivita'  oggetto  di   permesso   o
          concessione, nel caso di  subentro  di  un  nuovo  soggetto
          imprenditoriale; 
                d)   definire   procedure   semplificate    per    lo
          sfruttamento  del  gradiente   geotermico   o   di   fluidi
          geotermici a bassa e media temperatura; 
                e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
          ricerca e coltivazione di risorse geotermiche incompatibili
          con la nuova normativa.». 
              Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23  agosto
          1988, n.  400,  (disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). 
              «Art.  14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              Il  regio  decreto  n.  1443  del  29  luglio  1927  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194. 
              Si riporta il testo dell'art. 826 del codice civile: 
                «Art. 826. Patrimonio dello Stato, delle  province  e
          dei comuni. 
              I beni appartenenti allo  Stato,  alle  province  e  ai
          comuni, i quali non siano della specie di  quelli  indicati
          dagli  articoli  precedenti,  costituiscono  il  patrimonio
          dello  Stato  o,  rispettivamente,  delle  province  e  dei
          comuni. 
              Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le
          foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il
          demanio forestale  dello  Stato,  le  miniere,  le  cave  e
          torbiere  quando  la  disponibilita'  ne  e'  sottratta  al
          proprietario  del  fondo,  le  cose  d'interesse   storico,
          archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico, da
          chiunque e in qualunque modo ritrovate  nel  sottosuolo,  i
          beni  costituenti  la  dotazione  della  presidenza   della
          Repubblica,  le  caserme,  gli  armamenti,  gli  aeromobili
          militari e le navi da guerra. 
              Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o,
          rispettivamente, delle province e dei  comuni,  secondo  la
          loro appartenenza, gli edifici destinati a sede  di  uffici
          pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni  destinati  a
          un pubblico servizio.». 
              La legge 9 dicembre 1986, n. 896 recante la «Disciplina
          della  ricerca   e   della   coltivazione   delle   risorse
          geotermiche», abrogata del presente decreto, e'  pubblicata
          nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale 24  dicembre  1986,
          n. 298. 
              La legge 9 gennaio  1991,  n.  9  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, S.O. 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  9  aprile
          1959, n. 128, (norme di polizia delle miniere e delle cave)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile  1959,  n.
          87, S.O. 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241, (norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti amministrativi) come  modificata  dalla  legge  8
          febbraio 2005, n.  15,  sono  pubblicate,  rispettivamente,
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990,  n.  192  e  nella
          Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2005, n. 42. 
              Il decreto del Presidente della  Repubblica  27  maggio
          1991, n. 395 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              Il decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.  624,  di
          attuazione  della   direttiva   92/91/CEE   relativa   alla
          sicurezza  e  salute   dei   lavoratori   nelle   industrie
          estrattive per trivellazione e della  direttiva  92/104/CEE
          relativa alla  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  nelle
          industrie estrattive  a  cielo  aperto  o  sotterranee,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  dicembre  1996,  n.
          293, S.O. 
              Le direttive 92/91/CEE  e  92/104/CEE  sono  pubblicate
          rispettivamente nella GU L 348 del 28 novembre 1992 e GU  L
          404 del 31 dicembre 1992. 
              Il decreto legislativo 25 novembre  1996,  n.  625,  di
          attuazione  della   direttiva   94/22/CEE   relativa   alle
          condizioni di rilascio e di esercizio delle  autorizzazioni
          alla prospezione, ricerca e  coltivazione  di  idrocarburi,
          che  in  particolare  all'art.  13  definisce   norme   sul
          conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione
          e di stoccaggio e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  14
          dicembre 1996, n. 293, S.O. 
              La direttiva 94/22/CEE e' pubblicata nella GU L 79  del
          29 marzo 1996. 
              Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  recante
          «conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato  alle  regioni  ed  agli  enti  locali  e  successive
          modificazioni ed integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              La legge 20 agosto 2004, n. 239 recante  «Riordino  del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  governo  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  settembre  2004,
          n. 215. 
              Il  decreto  legislativo  9  aprile  2008  ,   n.   81,
          (attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.  123,
          in materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  nei
          luoghi di lavoro) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          aprile 2008, n. 101, S.O. 
              Si riporta il testo degli articoli 2 e 12  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003,  n.  387  recante  attuazione
          della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla   promozione
          dell'energia  elettrica  prodotta  da   fonti   energetiche
          rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 
              «Art. 2. (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
                a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:
          le  fonti  energetiche  rinnovabili  non  fossili  (eolica,
          solare,   geotermica,   del   moto   ondoso,   maremotrice,
          idraulica, biomasse, gas di discarica,  gas  residuati  dai
          processi di depurazione  e  biogas).  In  particolare,  per
          biomasse si intende: la parte biodegradabile dei  prodotti,
          rifiuti    e    residui    provenienti     dall'agricoltura
          (comprendente  sostanze  vegetali  e   animali)   e   dalla
          silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'  la  parte
          biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani; 
                b)   impianti   alimentati   da   fonti   rinnovabili
          programmabili: impianti alimentati dalle biomasse  e  dalla
          fonte idraulica, ad  esclusione,  per  quest'ultima  fonte,
          degli impianti  ad  acqua  fluente,  nonche'  gli  impianti
          ibridi, di cui alla lettera d); 
                c)  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  non
          programmabili o comunque  non  assegnabili  ai  servizi  di
          regolazione  di  punta:  impianti  alimentati  dalle  fonti
          rinnovabili che  non  rientrano  tra  quelli  di  cui  alla
          lettera b); 
                d) centrali ibride: centrali  che  producono  energia
          elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia  fonti
          rinnovabili, ivi inclusi  gli  impianti  di  cocombustione,
          vale a dire gli impianti che  producono  energia  elettrica
          mediante combustione di fonti non rinnovabili  e  di  fonti
          rinnovabili; 
                e) impianti  di  microgenerazione:  impianti  per  la
          produzione  di   energia   elettrica   con   capacita'   di
          generazione non superiore ad un  MW  elettrico,  alimentate
          dalle fonti di cui alla lettera a); 
                f)  elettricita'  prodotta   da   fonti   energetiche
          rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti alimentati
          esclusivamente  con  fonti  energetiche   rinnovabili,   la
          produzione imputabile  di  cui  alla  lettera  g),  nonche'
          l'elettricita' ottenuta da fonti rinnovabili utilizzata per
          riempire i sistemi di  stoccaggio,  ma  non  l'elettricita'
          prodotta come risultato di detti sistemi; 
                g) produzione e producibilita' imputabili: produzione
          e producibilita' di energia elettrica  imputabili  a  fonti
          rinnovabili nelle centrali  ibride,  calcolate  sulla  base
          delle direttive di cui all'art. 11 del decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79; 
                h) consumo di elettricita': la  produzione  nazionale
          di  elettricita',  compresa  l'autoproduzione,  sommate  le
          importazioni e detratte le  esportazioni  (consumo  interno
          lordo di elettricita'); 
                i)  gestore  della  rete:  gestore  della   rete   di
          trasmissione  nazionale  di  cui  all'art.  3  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
                l)  gestore  di  rete:  persona  fisica  o  giuridica
          responsabile,  anche  non  avendone  la  proprieta',  della
          gestione di una rete elettrica con obbligo  di  connessione
          di terzi, nonche' delle  attivita'  di  manutenzione  e  di
          sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della  rete
          e le imprese distributrici, di cui al  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79; 
                m) impianto di utenza per la connessione: porzione di
          impianto per  la  connessione  alla  rete  elettrica  degli
          impianti  di  cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)   la   cui
          realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono
          di competenza del soggetto richiedente la connessione; 
                n) impianto di rete per la connessione:  porzione  di
          impianto per  la  connessione  alla  rete  elettrica  degli
          impianti di cui alle lettere b), c) e d) di competenza  del
          Gestore di rete sottoposto all'obbligo  di  connessione  di
          terzi ai sensi del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.
          79; 
                o) certificati verdi:  diritti  di  cui  al  comma  3
          dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,
          rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di
          cui  al  comma  5  dell'art.  11   del   medesimo   decreto
          legislativo.». 
              «Art. 12. (Razionalizzazione  e  semplificazione  delle
          procedure  autorizzative).   -   1.   Le   opere   per   la
          realizzazione   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili, nonche' le opere connesse e le  infrastrutture
          indispensabili  alla  costruzione  e  all'esercizio   degli
          stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono  di
          pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti. 
              2.  Restano  ferme  le  procedure  di  competenza   del
          Ministero dell'interno vigenti per le attivita' soggette ai
          controlli di prevenzione incendi. 
              3. La  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di
          produzione  di  energia  elettrica  alimentati   da   fonti
          rinnovabili, gli  interventi  di  modifica,  potenziamento,
          rifacimento  totale  o  parziale  e   riattivazione,   come
          definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse
          e  le  infrastrutture  indispensabili  alla  costruzione  e
          all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti  ad  una
          autorizzazione unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
          province  delegate  dalla  regione,  nel   rispetto   delle
          normative vigenti in materia di  tutela  dell'ambiente,  di
          tutela del paesaggio e  del  patrimonio  storico-artistico,
          che  costituisce,  ove  occorra,  variante  allo  strumento
          urbanistico. A  tal  fine  la  Conferenza  dei  servizi  e'
          convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento
          della domanda di autorizzazione. Resta fermo  il  pagamento
          del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3  e  4,  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.  Per  gli
          impianti  offshore  l'autorizzazione  e'   rilasciata   dal
          Ministero  dei  trasporti,  sentiti  il   Ministero   dello
          sviluppo economico e il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare, con le modalita'  di  cui
          al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo
          da parte della competente autorita' marittima. 
              4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e'  rilasciata  a
          seguito di un  procedimento  unico,  al  quale  partecipano
          tutte le Amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto
          dei  principi  di  semplificazione  e  con   le   modalita'
          stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  successive
          modificazioni     e     integrazioni.      Il      rilascio
          dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire   ed
          esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato  e
          deve contenere, l'obbligo alla rimessa  in  pristino  dello
          stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a  seguito
          della  dismissione  dell'impianto  o,  per   gli   impianti
          idroelettrici,  l'obbligo  alla  esecuzione  di  misure  di
          reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per
          la conclusione del procedimento di cui  al  presente  comma
          non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni. 
              4-bis. Per la realizzazione di  impianti  alimentati  a
          biomassa e per impianti  fotovoltaici,  ferme  restando  la
          pubblica utilita' e le procedure conseguenti per  le  opere
          connesse, il  proponente  deve  dimostrare  nel  corso  del
          procedimento,  e  comunque  prima  dell'autorizzazione,  la
          disponibilita' del suolo su cui realizzare l'impianto. 
              5.   All'installazione   degli   impianti   di    fonte
          rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c) per
          i  quali  non   e'   previsto   il   rilascio   di   alcuna
          autorizzazione, non si applicano le  procedure  di  cui  ai
          commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la  capacita'  di
          generazione sia inferiore  alle  soglie  individuate  dalla
          tabella A allegata al  presente  decreto,  con  riferimento
          alla  specifica  fonte,  si  applica  la  disciplina  della
          denuncia di inizio attivita' di cui agli articoli 22  e  23
          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6   giugno   2001,   n.   380,   e   successive
          modificazioni. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, possono essere individuate  maggiori  soglie
          di capacita' di generazione e caratteristiche dei  siti  di
          installazione per  i  quali  si  procede  con  la  medesima
          disciplina della denuncia di inizio attivita'. 
              6. L'autorizzazione non  puo'  essere  subordinata  ne'
          prevedere misure di compensazione a favore delle regioni  e
          delle province. 
              7. Gli impianti di produzione di energia elettrica,  di
          cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e  c),  possono  essere
          ubicati anche in zone  classificate  agricole  dai  vigenti
          piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovra'  tenere  conto
          delle disposizioni  in  materia  di  sostegno  nel  settore
          agricolo, con particolare riferimento  alla  valorizzazione
          delle tradizioni agroalimentari locali, alla  tutela  della
          biodiversita', cosi' come del patrimonio  culturale  e  del
          paesaggio rurale di cui alla legge 5  marzo  2001,  n.  57,
          articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo  18  maggio
          2001, n. 228, art. 14. 
              8. 
              9. Le  disposizioni  di  cui  ai  precedenti  commi  si
          applicano  anche  in  assenza  della  ripartizione  di  cui
          all'art. 10, commi 1 e 2, nonche'  di  quanto  disposto  al
          comma 10. 
              10. In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro
          delle attivita' produttive, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  Ministro
          per i beni e le attivita' culturali, si approvano le  linee
          guida per lo svolgimento del procedimento di cui  al  comma
          3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in  particolare,   ad
          assicurare un  corretto  inserimento  degli  impianti,  con
          specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio.  In
          attuazione  di  tali  linee  guida,  le   regioni   possono
          procedere alla indicazione di aree e siti non  idonei  alla
          installazione  di  specifiche  tipologie  di  impianti.  Le
          regioni adeguano le  rispettive  discipline  entro  novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore delle  linee  guida.
          In caso di mancato adeguamento entro il  predetto  termine,
          si applicano le linee guida nazionali.». 
              La direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella  GU  L  283
          del 27 ottobre 2001. 
              Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «4. In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato -
          regioni nei successivi quindici giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri e'  tenuto  ad  esaminare  le  osservazioni  della
          Conferenza  Stato  -   regioni   ai   fini   di   eventuali
          deliberazioni successive.». 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 21 luglio 1967, n. 613, e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1967, n. 194. 
              - Per il regio decreto 29 luglio 1927, n.  1443  e  per
          l'art. 826 del codice  civile,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  40  della  legge  11
          gennaio 1957, n. 6, recante: «Ricerca e coltivazione  degli
          idrocarburi liquidi e gassosi.»: 
              «Art. 40. E' istituito, alle dipendenze  del  Ministero
          dell'industria e del commercio,  Direzione  generale  delle
          miniere, l'Ufficio nazionale minerario per gli  idrocarburi
          avente  la  competenza  specifica  per  la  materia   degli
          idrocarburi liquidi e gassosi, con sezioni a Bologna,  Roma
          e Napoli. 
              All'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi  e'
          preposto un direttore nominato dal Ministro per l'industria
          e per il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri. 
              All'Ufficio stesso sono addetti funzionari tecnici  del
          Corpo  delle  miniere  e  funzionari   amministrativi   del
          Ministero dell'industria e del commercio,  nonche'  esperti
          estranei all'Amministrazione da assumersi nei limiti e  con
          le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro
          per l'industria e per il  commercio,  di  concerto  con  il
          Ministro per il tesoro.». 
              Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 24  ottobre
          2000, n. 323 (riordino del settore termale): 
              «Art. 2. (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  presente
          legge si intendono per: 
                a) acque termali: le acque minerali naturali, di  cui
          al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924,  e  successive
          modificazioni, utilizzate a fini terapeutici; 
                b)  cure  termali:  le  cure,  che  utilizzano  acque
          termali o  loro  derivati,  aventi  riconosciuta  efficacia
          terapeutica per la tutela globale della salute  nelle  fasi
          della prevenzione, della  terapia  e  della  riabilitazione
          delle patologie indicate dal decreto  di  cui  all'art.  4,
          comma 1, erogate negli  stabilimenti  termali  definiti  ai
          sensi della lettera d); 
                c) patologie: le malattie, indicate  dal  decreto  di
          cui all'art. 4, comma 1, che  possono  essere  prevenute  o
          curate, anche a fini riabilitativi, con le cure termali; 
                d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati
          ai  sensi  dell'art.  3,  ancorche'  annessi  ad  alberghi,
          istituti  termali  o  case  di  cura  in   possesso   delle
          autorizzazioni richieste  dalla  legislazione  vigente  per
          l'esercizio delle attivita' diverse da quelle  disciplinate
          dalla presente legge; 
                e) aziende termali: le  aziende,  definite  ai  sensi
          dell'art. 2555 del codice  civile,  o  i  rispettivi  rami,
          costituiti da uno o piu' stabilimenti termali; 
                f) territori termali:  i  territori  dei  comuni  nei
          quali sono presenti una o piu'  concessioni  minerarie  per
          acque minerali e termali. 
              2.  I  termini  «terme»,  «termale»,  «acqua  termale»,
          «fango termale», «idrotermale», «idrominerale»,  «thermae»,
          «spa (salus per aquam)» sono utilizzati esclusivamente  con
          riferimento alle fattispecie aventi riconosciuta  efficacia
          terapeutica ai sensi del comma 1, lettera b).»: