Art. 2 
 
 
                Inventario delle risorse geotermiche 
 
  1.  I  titolari  di  permessi  di  ricerca  e  di  concessioni   di
coltivazione per risorse geotermiche d'interesse nazionale  e  locale
presentano all'autorita' competente e  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, con cadenza annuale, un  rapporto  annuale  sui  risultati
conseguiti. 
  2. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  redige  una  relazione
pubblica annuale su stato e prospettive della  geotermia  in  Italia,
con l'indicazione dei territori di interesse geotermico,  sulla  base
dei rapporti di cui al comma 1 e  delle  informazioni  fornite  dalle
Regioni  e  dai  Comuni  anche  per  quanto   concerne   le   piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico. Al fine di  assicurare  un
flusso di informazioni  costante  dai  comuni,  alle  province,  alle
regioni, allo Stato, gli enti competenti informano tempestivamente la
Regione del rilascio di autorizzazioni o titoli abilitativi  comunque
denominati, di loro  competenza  e  le  regioni  trasmettono  i  dati
riepilogativi annuali al Ministero dello sviluppo economico. 
  3. I Comuni, in sede di redazione e  di  aggiornamento  dei  propri
strumenti  urbanistici,  tengono  conto  delle  concessioni  e  delle
autorizzazioni  rilasciate  ai  fini  della  coltivazione  geotermica
nonche' delle ulteriori potenzialita' della risorsa energetica. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico   rende   disponibile
l'inventario delle risorse geotermiche,  cura  l'aggiornamento  dello
stesso e di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare, nonche' con il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  d'intesa   con   le   regioni
interessate, promuove  l'acquisizione  di  nuove  tecnologie  per  la
ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche.