IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 60 della legge 19  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo in materia di mediazione e di  conciliazione  delle
controversie civili e commerciali; 
  Vista  la  direttiva  2008/52/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati  aspetti  della
mediazione in materia civile e commerciale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 ottobre 2009; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 febbraio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: 
    a) mediazione: l'attivita', comunque  denominata,  svolta  da  un
terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu'  soggetti  sia
nella ricerca di un accordo amichevole per  la  composizione  di  una
controversia,  sia  nella  formulazione  di  una  proposta   per   la
risoluzione della stessa; 
    b)  mediatore:   la   persona   o   le   persone   fisiche   che,
individualmente o collegialmente, svolgono  la  mediazione  rimanendo
prive, in ogni caso,  del  potere  di  rendere  giudizi  o  decisioni
vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
    c) conciliazione: la composizione di una controversia  a  seguito
dello svolgimento della mediazione; 
    d) organismo: l'ente pubblico o privato,  presso  il  quale  puo'
svolgersi  il  procedimento  di  mediazione  ai  sensi  del  presente
decreto; 
    e) registro: il registro degli organismi  istituito  con  decreto
del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16  del  presente
decreto, nonche', sino all'emanazione di tale  decreto,  il  registro
degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia
23 luglio 2004, n. 222. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle quali  e'  operante  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.  
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76  e  87  della
          Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica .». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  60  della  legge  19
          giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico,
          la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
          processo civile.): 
              «Art. 60 (Delega al Governo in materia di mediazione  e
          di conciliazione delle controversie civili e  commerciali).
          - 1. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi in  materia  di  mediazione  e  di
          conciliazione in ambito civile e commerciale. 
              2. La riforma  adottata  ai  sensi  del  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa  comunitaria  e  in
          conformita' ai principi e criteri direttivi di cui al comma
          3,  realizza  il  necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni vigenti. I decreti  legislativi  previsti  dal
          comma 1  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai  fini
          dell'espressione dei  pareri  da  parte  delle  Commissioni
          parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
          carattere finanziario, che sono resi entro  il  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          i decreti  sono  emanati  anche  in  mancanza  dei  pareri.
          Qualora detto termine venga a  scadere  nei  trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o
          successivamente, la scadenza di quest'ultimo  e'  prorogata
          di sessanta giorni. 
              3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1,  il
          Governo  si  attiene  ai  seguenti   principi   e   criteri
          direttivi: 
                a) prevedere  che  la  mediazione,  finalizzata  alla
          conciliazione, abbia per oggetto  controversie  su  diritti
          disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; 
                b)  prevedere  che  la  mediazione  sia   svolta   da
          organismi   professionali   e   indipendenti,   stabilmente
          destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; 
                c) disciplinare la  mediazione,  nel  rispetto  della
          normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione  delle
          disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003,
          n. 5, e in ogni caso attraverso  l'istituzione,  presso  il
          Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, di  un  Registro  degli  organismi  di
          conciliazione, di seguito denominato ''Registro'', vigilati
          dal medesimo Ministero, fermo  restando  il  diritto  delle
          camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
          che hanno costituito organismi di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 2 della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  ad
          ottenere  l'iscrizione  di  tali  organismi  nel   medesimo
          Registro; 
                d) prevedere che i  requisiti  per  l'iscrizione  nel
          Registro e per la sua  conservazione  siano  stabiliti  con
          decreto del Ministro della giustizia; 
                e) prevedere la possibilita', per  i  consigli  degli
          ordini degli avvocati, di istituire,  presso  i  tribunali,
          organismi di conciliazione che, per il loro  funzionamento,
          si avvalgono del personale degli stessi consigli; 
                f)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          istituiti presso i tribunali siano iscritti di diritto  nel
          Registro; 
                g) prevedere,  per  le  controversie  in  particolari
          materie,   la   facolta'   di   istituire   organismi    di
          conciliazione presso i consigli degli ordini professionali; 
                h) prevedere che gli organismi  di  conciliazione  di
          cui alla lettera g) siano iscritti di diritto nel Registro; 
                i)  prevedere  che  gli  organismi  di  conciliazione
          iscritti nel  Registro  possano  svolgere  il  servizio  di
          mediazione anche attraverso procedure telematiche; 
                l)  per  le  controversie  in  particolari   materie,
          prevedere la facolta'  del  conciliatore  di  avvalersi  di
          esperti, iscritti nell'albo dei  consulenti  e  dei  periti
          presso i  tribunali,  i  cui  compensi  sono  previsti  dai
          decreti legislativi attuativi della delega di cui al  comma
          1  anche  con  riferimento  a  quelli  stabiliti   per   le
          consulenze e per le perizie giudiziali; 
                m)  prevedere  che   le   indennita'   spettanti   ai
          conciliatori,  da  porre  a  carico  delle   parti,   siano
          stabilite, anche con atto regolamentare, in misura maggiore
          per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra
          le parti; 
                n) prevedere il dovere dell'avvocato di informare  il
          cliente,  prima  dell'instaurazione  del  giudizio,   della
          possibilita' di avvalersi dell'istituto della conciliazione
          nonche' di ricorrere agli organismi di conciliazione; 
                o)  prevedere,  a  favore  delle  parti,   forme   di
          agevolazione  di   carattere   fiscale,   assicurando,   al
          contempo, l'invarianza del gettito attraverso gli  introiti
          derivanti  al  Ministero  della  giustizia,   a   decorrere
          dall'anno   precedente   l'introduzione   della   norma   e
          successivamente  con  cadenza  annuale,  dal  Fondo   unico
          giustizia di cui all'art. 2 del decreto-legge 16  settembre
          2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          novembre 2008, n. 181; 
                p) prevedere, nei casi in cui  il  provvedimento  che
          chiude il processo  corrisponda  interamente  al  contenuto
          dell'accordo  proposto   in   sede   di   procedimento   di
          conciliazione,  che   il   giudice   possa   escludere   la
          ripetizione delle spese  sostenute  dal  vincitore  che  ha
          rifiutato l'accordo  successivamente  alla  proposta  dello
          stesso, condannandolo altresi', e nella stessa  misura,  al
          rimborso  delle  spese  sostenute  dal  soccombente,  salvo
          quanto previsto dagli  articoli  92  e  96  del  codice  di
          procedura civile,  e,  inoltre,  che  possa  condannare  il
          vincitore al pagamento di un'ulteriore somma  a  titolo  di
          contributo unificato ai sensi dell' art. 9 del testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115; 
                q) prevedere che il procedimento di conciliazione non
          possa avere una durata eccedente i quattro mesi; 
                r) prevedere, nel rispetto del  codice  deontologico,
          un  regime  di  incompatibilita'  tale  da   garantire   la
          neutralita',   l'indipendenza   e    l'imparzialita'    del
          conciliatore nello svolgimento delle sue funzioni; 
                s) prevedere che il verbale  di  conciliazione  abbia
          efficacia  esecutiva  per  l'espropriazione  forzata,   per
          l'esecuzione in forma specifica e  costituisca  titolo  per
          l'iscrizione di ipoteca giudiziale.». 
              - La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea - serie L 136/3 del 24 maggio
          2008. 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del Ministro  della  giustizia  23  luglio
          2004, n. 222 reca: «Regolamento recante  la  determinazione
          dei criteri e delle  modalita'  di  iscrizione  nonche'  di
          tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui
          all'art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.».