Art. 2
Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di
una controversia civile e commerciale vertente su diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.