Art. 2 
 
 
                 Controversie oggetto di mediazione 
 
  1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la  conciliazione  di
una  controversia  civile   e   commerciale   vertente   su   diritti
disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto. 
  2. Il presente decreto non preclude le  negoziazioni  volontarie  e
paritetiche relative alle controversie civili e commerciali,  ne'  le
procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.