Art. 2
                            (Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando
le   stesse   implichino   una  partecipazione  diretta  e  specifica
all'esercizio  del  potere  pubblico  e  alle  funzioni che hanno per
oggetto  la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle
altre collettivita' pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi;
c)   ai   servizi  d'interesse  economico  generale  assicurati  alla
collettivita'  in  regime  di  esclusiva  da  soggetti  pubblici o da
soggetti   privati,   ancorche'  scelti  con  procedura  ad  evidenza
pubblica,  che  operino  in luogo e sotto il controllo di un soggetto
pubblico.
2.  Le  disposizioni  del  presente decreto non si applicano nei casi
previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3.  Il  Ministro  per  le politiche europee ed i Ministri interessati
dalle  disposizioni  del presente decreto possono adottare uno o piu'
decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che,
in   applicazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  sono
comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.