Art. 3
                          (Servizi sociali)
1.  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e
il   sostegno   alle   famiglie  e  alle  persone  temporaneamente  o
permanentemente  in  stato  di  bisogno  forniti  da  amministrazioni
pubbliche,  da  prestatori  da  esse incaricati o da associazioni che
perseguono scopi caritatevoli.