Art. 4 
                        (Servizi finanziari) 
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del  presente  decreto  i
servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel  settore  del
credito, i servizi assicurativi  e  di  riassicurazione,  il  sevizio
pensionistico  professionale  o  individuale,  la  negoziazione   dei
titoli, la gestione dei fondi, i servizi di  pagamento  e  quelli  di
consulenza nel settore degli investimenti. 
2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano,  in
particolare: 
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385; 
b) quando hanno ad oggetto  gli  strumenti  finanziari  di  cui  alla
sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.
58,  alle  attivita',  ai  servizi  di  investimento  ed  ai  servizi
accessori di cui alla sezione  A  ed  alla  sezione  B  del  medesimo
Allegato. 
 
          Note all'art. 4:
             -  L'art. 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo
          1°  settembre  1993,  n.  385,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e 30 settembre 1993, n. 230, S.O., cosi' recita:
             «2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
              a)-e) (omissis);
              f)  «attivita'  ammesse  al  mutuo  riconoscimento»: le
          attivita' di:
               1)  raccolta  di depositi o di altri fondi con obbligo
          di restituzione;
               2)  operazioni di prestito (compreso in particolare il
          credito  al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il
          factoring,   le  cessioni  di  credito  pro  soluto  e  pro
          solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
               3) leasing finanziario;
               4) servizi di pagamento;
               5)   emissione   e  gestione  di  mezzi  di  pagamento
          («travellers cheques», lettere di credito), nella misura in
          cui quest'attivita' non rientra nel punto 4;
               6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
               7)  operazioni  per  proprio  conto  o per conto della
          clientela in:
                strumenti  di  mercato  monetario (assegni, cambiali,
          certificati di deposito, ecc.);
                cambi;
                strumenti finanziari a termine e opzioni;
                contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;
                valori mobiliari;
               8)   partecipazione   alle   emissioni   di  titoli  e
          prestazioni di servizi connessi;
               9)  consulenza  alle  imprese  in materia di struttura
          finanziaria,   di  strategia  industriale  e  di  questioni
          connesse,  nonche'  consulenza  e  servizi  nel campo delle
          concentrazioni e del rilievo di imprese;
               10)  servizi  di  intermediazione finanziaria del tipo
          «money broking»;
               11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
               12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
               13) servizi di informazione commerciale;
               14) locazione di cassette di sicurezza;
               15)  altre  attivita'  che,  in virtu' delle misure di
          adattamento   assunte  dalle  autorita'  comunitarie,  sono
          aggiunte  all'elenco  allegato  alla  seconda  direttiva in
          materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n.
          89/646/CEE del 15 dicembre 1989; ».
             -  La  sezione  A,  B  e  C,  dell'Allegato  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  26  marzo  1998,  n.  71,  S.O., cosi'
          recitano:
              «Sezione A - Attivita' e servizi di investimento.
              Sezione B - Servizi accessori.
              Sezione C - Strumenti finanziari.».