Art. 5
                     (Servizi di comunicazione)
1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del
decreto   legislativo   1°   agosto   2003,   n.  259,  si  applicano
esclusivamente  le  disposizioni  di cui ai titoli IV e V della parte
prima del presente decreto.
 
          Note all'art. 5:
             -  L'art.  1,  del decreto legislativo 1° agosto 2003 n.
          259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003,
          n. 214, S.O., cosi' recita:
             «Art.  1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per:
              a)  abbonato:  la  persona  fisica  o giuridica che sia
          parte  di  un  contratto  con  il  fornitore  di servizi di
          comunicazione  elettronica  accessibili al pubblico, per la
          fornitura di tali servizi;
              b)  accesso:  il fatto di rendere accessibili risorse o
          servizi  di  un operatore a determinate condizioni, su base
          esclusiva  o  non esclusiva, per la fornitura di servizi di
          comunicazione    elettronica;   comprende,   tra   l'altro,
          l'accesso:   agli   elementi  della  rete  e  alle  risorse
          correlate,   che   puo'   comportare   la   connessione  di
          apparecchiature  con  mezzi fissi o non fissi, ivi compreso
          in  particolare  l'accesso  alla  rete  locale nonche' alle
          risorse  e ai servizi necessari per fornire servizi tramite
          la rete locale; all'infrastruttura fisica, tra cui edifici,
          condotti  e piloni; ai pertinenti sistemi software, tra cui
          i  sistemi  di supporto operativo; ai servizi di traduzione
          del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; alle
          reti  fisse  e  mobili,  in  particolare per il roaming tra
          operatori  mobili; ai sistemi di accesso condizionato per i
          servizi di televisione digitale; ai servizi di rete privata
          virtuale;
              c)  apparato  radio  elettrico:  un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato  in  una  stazione radioelettrica. In alcuni casi
          l'apparato  radioelettrico  puo' coincidere con la stazione
          stessa;
              d)  apparecchiature  digitali  televisive  avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento  con  televisori o sistemi televisivi digitali
          integrati  in grado di ricevere i servizi della televisione
          digitale interattiva;
              e) Application Programming Interface (API): interfaccia
          software  fra  applicazioni rese disponibili da emittenti o
          fornitori  di  servizi  e  le risorse delle apparecchiature
          digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi
          radiofonici digitali;
              f) autorita' nazionale di regolamentazione: l'Autorita'
          per  le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata
          autorita';
              g)  autorizzazione  generale:  il  regime giuridico che
          disciplina   la   fornitura   di   reti  o  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica,  anche  ad  uso  privato,  ed i
          relativi  obblighi  specifici  per il settore applicabili a
          tutti  i  tipi  o  a tipi specifici di servizi e di reti di
          comunicazione elettronica, conformemente al codice;
              h)  chiamata:  la  connessione istituita da un servizio
          telefonico   accessibile   al   pubblico  che  consente  la
          comunicazione bidirezionale in tempo reale;
              i) codice: il «Codice delle comunicazioni elettroniche»
          per  quanto  concerne  le reti e i servizi di comunicazione
          elettronica;
              j)  consumatore:  la  persona  fisica  che  utilizza un
          servizio   di   comunicazione  elettronica  accessibile  al
          pubblico per scopi non riferibili all'attivita' lavorativa,
          commerciale o professionale svolta;
              l)  fornitura di una rete di comunicazione elettronica:
          la  realizzazione,  la  gestione, il controllo o la messa a
          disposizione di una siffatta rete;
              m)  interconnessione:  il  collegamento fisico e logico
          delle   reti  pubbliche  di  comunicazione  utilizzate  dal
          medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
          di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
          di  un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti da
          un  altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle
          parti  interessate  o da altre parti che hanno accesso alla
          rete.  L'interconnessione  e'  una particolare modalita' di
          accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione;
              n)  interferenze dannose: interferenze che pregiudicano
          il  funzionamento  di  un servizio di radionavigazione o di
          altri  servizi  di  sicurezza o che deteriorano gravemente,
          ostacolano  o  interrompono  ripetutamente  un  servizio di
          radiocomunicazione  che  opera conformemente alle normative
          comunitarie o nazionali applicabili;
              o)  larga  banda:  l'ambiente tecnologico costituito da
          applicazioni,  contenuti,  servizi  ed  infrastrutture, che
          consente  l'utilizzo  delle  tecnologie digitali ad elevati
          livelli di interattivita';
              p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi o
          di  apparecchiature  terminali di comunicazione elettronica
          senza necessita' di autorizzazione generale;
              q)    mercati   transnazionali:   mercati   individuati
          conformemente all'art. 18, che comprendono l'Unione europea
          o un'importante parte di essa;
              r) Ministero: il Ministero delle comunicazioni;
              s)   numero  geografico:  qualsiasi  numero  del  piano
          nazionale  di  numerazione  nel  quale  alcune  delle cifre
          fungono  da  indicativo  geografico  e  sono utilizzate per
          instradare  le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto
          terminale di rete;
              t)  numero  non  geografico: qualsiasi numero del piano
          nazionale  di numerazione che non sia un numero geografico;
          include  i  numeri  per  servizi  di comunicazioni mobili e
          personali assegnati agli operatori titolari di reti mobili,
          i  numeri  di  chiamata  gratuita  e  i  numeri relativi ai
          servizi a tariffazione specifica;
              u)  operatore:  un'impresa che e' autorizzata a fornire
          una   rete   pubblica   di  comunicazioni,  o  una  risorsa
          correlata;
              v)  punto  terminale di rete: il punto fisico a partire
          dal  quale  l'abbonato  ha  accesso ad una rete pubblica di
          comunicazione;  in  caso  di  reti  in cui abbiano luogo la
          commutazione  o l'instradamento, il punto terminale di rete
          e'  definito  mediante  un  indirizzo di rete specifico che
          puo'  essere  correlato ad un numero o ad un nome di utente
          finale. Per il servizio di comunicazioni mobili e personali
          il punto terminale di rete e' costituito dall'antenna fissa
          cui   possono   collegarsi  via  radio  le  apparecchiature
          terminali utilizzate dagli utenti del servizio;
              z) rete locale: il circuito fisico che collega il punto
          terminale  della  rete presso il domicilio dell'abbonato al
          permutatore   o   a  un  impianto  equivalente  nella  rete
          telefonica fissa;
              aa)   rete  pubblica  di  comunicazione:  una  rete  di
          comunicazione    elettronica   utilizzata   interamente   o
          prevalentemente   per   fornire  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico;
              bb) rete telefonica pubblica: una rete di comunicazione
          elettronica   utilizzata  per  fornire  servizi  telefonici
          accessibili al pubblico;
             la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di
          comunicazioni  vocali e altre forme di comunicazione, quali
          il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali
          di rete;
              cc)  rete  televisiva  via  cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente  cablata  installata  principalmente per la
          diffusione  o  la  distribuzione  di  segnali radiofonici o
          televisivi al pubblico;
              dd)  reti  di  comunicazione  elettronica: i sistemi di
          trasmissione   e,   se  del  caso,  le  apparecchiature  di
          commutazione   o  di  instradamento  e  altre  risorse  che
          consentono  di  trasmettere  segnali via cavo, via radio, a
          mezzo  di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici,
          comprese  le  reti  satellitari, le reti terrestri mobili e
          fisse,  a  commutazione  di  circuito  e  a commutazione di
          pacchetto,  compresa  Internet,  le  reti utilizzate per la
          diffusione  circolare  dei programmi sonori e televisivi, i
          sistemi  per  il  trasporto della corrente elettrica, nella
          misura  in  cui siano utilizzati per trasmettere i segnali,
          le  reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
          informazione trasportato;
              ee) risorse correlate: le risorse correlate ad una rete
          di   comunicazione   elettronica   o   ad  un  servizio  di
          comunicazione  elettronica  che  permettono o supportano la
          fornitura  di  servizi attraverso tale rete o servizio, ivi
          compresi  i  sistemi  di  accesso  condizionato  e le guide
          elettroniche ai programmi;
              ff)   servizio  di  comunicazione  elettronica  ad  uso
          privato:  un  servizio  di comunicazione elettronica svolto
          esclusivamente  nell'interesse  proprio  dal titolare della
          relativa autorizzazione generale;
              gg)  servizio  di comunicazione elettronica: i servizi,
          forniti  di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o
          prevalentemente  nella  trasmissione  di segnali su reti di
          comunicazione    elettronica,   compresi   i   servizi   di
          telecomunicazioni  e  i  servizi di trasmissione nelle reti
          utilizzate  per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad
          esclusione  dei  servizi che forniscono contenuti trasmessi
          utilizzando  reti  e servizi di comunicazione elettronica o
          che  esercitano  un controllo editoriale su tali contenuti;
          sono    inoltre    esclusi   i   servizi   della   societa'
          dell'informazione  di  cui all'articolo 2, comma 1, lettera
          a),  del  decreto  legislativo  9  aprile  2003, n. 70, non
          consistenti    interamente    o    prevalentemente    nella
          trasmissione   di   segnali   su   reti   di  comunicazione
          elettronica;
              hh)  servizio  telefonico  accessibile  al pubblico: un
          servizio accessibile al pubblico che consente di effettuare
          e  ricevere  chiamate  nazionali  ed  internazionali  e  di
          accedere ai servizi di emergenza tramite uno o piu' numeri,
          che  figurano  in  un  piano  nazionale o internazionale di
          numerazione,  e  che puo' inoltre, se necessario, includere
          uno  o  piu'  dei  seguenti  servizi:  l'assistenza  di  un
          operatore;
             servizi di elenco abbonati e consultazione; la fornitura
          di telefoni pubblici a pagamento; la fornitura del servizio
          a  condizioni  specifiche; la fornitura di apposite risorse
          per   i   consumatori   disabili  o  con  esigenze  sociali
          particolari e la fornitura di servizi non geografici;
              ii)  servizio  televisivo  in  formato  panoramico:  un
          servizio   televisivo   che  si  compone  esclusivamente  o
          parzialmente  di  programmi  prodotti ed editati per essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico;
              ll)  servizio  universale: un insieme minimo di servizi
          di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
          a  prescindere  dalla  loro ubicazione geografica e, tenuto
          conto  delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un
          prezzo accessibile;
              mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura o
          intesa   tecnica   secondo  la  quale  l'accesso  in  forma
          intelligibile   ad   un  servizio  protetto  di  diffusione
          radiotelevisiva  e'  subordinato  ad  un  abbonamento  o ad
          un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;
              nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori o
          ricevitori  o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi
          comprese  le  apparecchiature  accessorie, necessari in una
          data  postazione,  anche mobile o portatile, per assicurare
          un  servizio  di  radiocomunicazione  o  per il servizio di
          radioastronomia.  Ogni  stazione  viene  classificata sulla
          base  del servizio al quale partecipa in materia permanente
          o temporanea;
              oo)    telefono   pubblico   a   pagamento:   qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile  con  mezzi di pagamento che possono includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso;
              pp)  utente: la persona fisica o giuridica che utilizza
          o   chiede  di  utilizzare  un  servizio  di  comunicazione
          elettronica accessibile al pubblico;
              qq)  utente  finale:  un  utente  che non fornisce reti
          pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico.».