Art. 6
                       (Servizi di trasporto)
1.  Le  disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
di   trasporto   aereo,  marittimo,  per  le  altre  vie  navigabili,
ferroviario  e  su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani,
di  taxi,  di  ambulanza,  nonche'  i servizi portuali e i servizi di
noleggio auto con conducente.
2.  Ai  fini  del  presente  decreto,  non  costituiscono  servizi di
trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.