Art. 7 
                       (Altri servizi esclusi) 
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: 
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie
per il lavoro,  autorizzate  ai  sensi  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276; 
b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti  direttamente
a  scopo  terapeutico  nell'esercizio  delle  professioni  sanitarie,
indipendentemente dal fatto che vengano  prestati  in  una  struttura
sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione,  di
finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata; 
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici,  a
prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i
servizi radiofonici; 
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse
e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione
del gettito; 
e) ai servizi privati di sicurezza; 
f) ai servizi forniti da notai. 
 
          Note all'art. 7:
             -  Il  decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2003, n. 235,
          S.O.