Art. 2
Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui
all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una
pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali
previste dalla vigente normativa comunitaria.
2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione
geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono
essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a
quelli definiti all'articolo 1, ne', comunque, essere impiegati in
modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella
individuazione dei prodotti.