Art. 2 
 
 
Utilizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni
                             geografiche 
 
  1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di  cui
all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una
pluralita' di  produttori,  fatte  salve  le  situazioni  eccezionali
previste dalla vigente normativa comunitaria. 
  2. Il  nome  della  denominazione  di  origine  o  dell'indicazione
geografica e le altre menzioni  tradizionali  riservate  non  possono
essere impiegati per designare  prodotti  similari  o  alternativi  a
quelli definiti all'articolo 1, ne', comunque,  essere  impiegati  in
modo  tale  da  ingenerare,   nei   consumatori,   confusione   nella
individuazione dei prodotti.