Art. 2 Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche 1. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralita' di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria. 2. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, ne', comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.