Art. 3
Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
1. Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai
prodotti di cui al presente decreto, si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali
utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP,
come regolamentati dalla Comunita' europea. Le menzioni
«Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte
Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare
rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di
Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni «Appellation d'origine
contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee et garantie» possono
essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG
prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le
menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano
poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i
vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine,
in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a
tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia.
3. Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto
comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione
geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale
utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP come regolamentati
dalla Comunita' europea. La menzione «Vin de pays» puo' essere
utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo
francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia
di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione «deželma oznaka»
per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine,
in conformita' alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38.
4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente
articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere
indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla
corrispondente espressione europea.
Note all'art. 3:
- La legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.