Art. 3 
 
 
Classificazione delle denominazioni di origine  e  delle  indicazioni
                             geografiche 
 
  1. Le denominazioni di  origine  protetta  (DOP)  con  riguardo  ai
prodotti di cui al presente decreto, si classificano in: 
    a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); 
    b) denominazioni di origine controllata (DOC). 
  2. Le DOCG e  le  DOC  sono  le  menzioni  specifiche  tradizionali
utilizzate dall'Italia per designare  i  prodotti  vitivinicoli  DOP,
come   regolamentati   dalla   Comunita'   europea.    Le    menzioni
«Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte
Ursprungsbezeichnung»  possono  essere   utilizzate   per   designare
rispettivamente i  vini  DOC  e  DOCG  prodotti  nella  provincia  di
Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni  «Appellation  d'origine
contrôlee» e «Appellation d'origine contrôlee  et  garantie»  possono
essere utilizzate per designare rispettivamente i  vini  DOC  e  DOCG
prodotti nella regione Valle d'Aosta,  di  bilinguismo  francese.  Le
menzioni  «kontrolirano  poreklo»  e  «kontrolirano  in   garantirano
poreklo» possono essere utilizzate per  designare  rispettivamente  i
vini DOC e DOCG prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine,
in conformita' alla legge 23 febbraio 2001, n. 38,  recante  norme  a
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    regione
Friuli-Venezia Giulia. 
  3. Le IGP con riguardo ai  prodotti  di  cui  al  presente  decreto
comprendono le indicazioni geografiche tipiche  (IGT).  L'indicazione
geografica tipica  costituisce  la  menzione  specifica  tradizionale
utilizzata dall'Italia per designare i vini  IGP  come  regolamentati
dalla Comunita' europea.  La  menzione  «Vin  de  pays»  puo'  essere
utilizzata per i vini IGT prodotti in  Val  d'Aosta,  di  bilinguismo
francese, la menzione «Landwein» per i vini IGT prodotti in provincia
di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la  menzione  «deželma  oznaka»
per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e  Udine,
in conformita' alla richiamata legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al  presente
articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere
indicate   in   etichettatura   da   sole   o   congiuntamente   alla
corrispondente espressione europea. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 23 febbraio 2001, n. 38, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2001, n. 56.