Art. 4 
 
 
                         Ambiti territoriali 
 
  1. Le zone di produzione delle  denominazioni  di  origine  possono
comprendere, oltre al territorio indicato  con  la  denominazione  di
origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in  essi
esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni  e  siano
praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti  in  tali
aree    abbiano    uguali    caratteristiche    chimico-fisiche    ed
organolettiche. 
  2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere  al  loro
interno l'indicazione di zone espressamente  delimitate,  comunemente
denominate sottozone, che  devono  avere  peculiarita'  ambientali  o
tradizionalmente  note,  essere  designate  con  uno  specifico  nome
geografico,  storico-geografico  o  amministrativo,   devono   essere
espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere  piu'
rigidamente disciplinate. 
  3. I nomi geografici che  definiscono  le  indicazioni  geografiche
tipiche  devono  essere  utilizzati  per  contraddistinguere  i  vini
derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le  aree  DOGC  o
DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque  indicativo
della zona, in conformita' della normativa italiana e  della  UE  sui
vini IGP. 
  4. La possibilita' di utilizzare nomi geografici  corrispondenti  a
frazioni  o  comuni  o  zone  amministrative  definite,   localizzate
all'interno della  zona  di  produzione  dei  vini  DOCG  e  DOC,  e'
consentita  solo  per  tali  produzioni,   a   condizione   che   sia
espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi  geografici
aggiuntivi nei disciplinari di  produzione  di  cui  trattasi  ed  il
prodotto  cosi'  rivendicato  sia  vinificato   separatamente.   Tale
possibilita' non e' ammessa nei disciplinari che prevedono una o piu'
sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa. 
  5. Le zone  espressamente  delimitate  e  le  sottozone  delle  DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui
all'articolo  8,  comma  2,  e  possono  essere   promosse   a   DOCG
separatamente o congiuntamente alla DOC principale. 
  6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome  geografico
piu'   ampio,   anche   di   carattere   storico,   tradizionale    o
amministrativo,  qualora  espressamente  previsto   negli   specifici
disciplinari di produzione.