Art. 4 Ambiti territoriali 1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. 2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarita' ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere piu' rigidamente disciplinate. 3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformita' della normativa italiana e della UE sui vini IGP. 4. La possibilita' di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, e' consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto cosi' rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilita' non e' ammessa nei disciplinari che prevedono una o piu' sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa. 5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale. 6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione.