Art. 4
Ambiti territoriali
1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono
comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di
origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi
esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano
praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali
aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed
organolettiche.
2. Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro
interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente
denominate sottozone, che devono avere peculiarita' ambientali o
tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome
geografico, storico-geografico o amministrativo, devono essere
espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere piu'
rigidamente disciplinate.
3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche
tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini
derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o
DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo
della zona, in conformita' della normativa italiana e della UE sui
vini IGP.
4. La possibilita' di utilizzare nomi geografici corrispondenti a
frazioni o comuni o zone amministrative definite, localizzate
all'interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, e'
consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia
espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici
aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il
prodotto cosi' rivendicato sia vinificato separatamente. Tale
possibilita' non e' ammessa nei disciplinari che prevedono una o piu'
sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.
5. Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC
possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, e possono essere promosse a DOCG
separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
6. Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico
piu' ampio, anche di carattere storico, tradizionale o
amministrativo, qualora espressamente previsto negli specifici
disciplinari di produzione.