Art. 5 
 
 
Coesistenza di una o piu' DO o IG nell'ambito del medesimo territorio 
 
  1.  Nell'ambito  di  un  medesimo   territorio   viticolo   possono
coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. 
  2. E' consentito che piu' DOCG e/o DOC  facciano  riferimento  allo
stesso nome geografico, anche per  contraddistinguere  vini  diversi,
purche' le zone di produzione degli stessi comprendano il  territorio
definito con detto nome  geografico.  E'  altresi'  consentito,  alle
predette condizioni, che piu' IGT facciano  riferimento  allo  stesso
nome geografico. 
  3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la  possibilita'  di
impiegare il nome della denominazione stessa come  IGT  e  viceversa,
fatti salvi i casi in cui i  nomi  delle  denominazioni  d'origine  e
delle  indicazioni  geografiche,  riferite   al   medesimo   elemento
geografico, siano parzialmente corrispondenti. 
  4. In zone piu' ristrette o nell'intera area di una DOC individuata
con il medesimo nome geografico e'  consentito  che  coesistano  vini
diversi DOCG o DOC, purche' i vini DOCG: 
    a)  siano  regolamentati  da  disciplinari  di  produzione   piu'
restrittivi; 
    b) riguardino tipologie particolari derivanti  da  una  specifica
piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.