Art. 5 Coesistenza di una o piu' DO o IG nell'ambito del medesimo territorio 1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche. 2. E' consentito che piu' DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purche' le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. E' altresi' consentito, alle predette condizioni, che piu' IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico. 3. Il riconoscimento di una DOCG o DOC esclude la possibilita' di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti. 4. In zone piu' ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico e' consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purche' i vini DOCG: a) siano regolamentati da disciplinari di produzione piu' restrittivi; b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.