Art. 6 Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione 1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC e' riservata ai vini della zona di origine piu' antica ai quali puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG. 2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini DOC e DOCG che siano stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a: a) due anni per i vini rossi; b) un anno per i vini bianchi; c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat); d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» e' consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione. 4. La menzione «superiore» e' attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche': a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol; b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol. 5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione «superiore» non puo' essere abbinata ne' alla menzione novello, ne' alla menzione riserva. 6. La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente. 7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e' attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti. 8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale puo' essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche' sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna vendemmiale 2011/2012. 9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. 10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve. 11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonche' parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.
Note all'art. 6: - Il decreto interministeriale del 31 luglio 1932, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1932, n. 209.