Art. 6 
 
 
       Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione 
 
  1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o  DOC
e la specificazione «storico» per i  vini  spumanti  DOCG  e  DOC  e'
riservata ai vini della zona di origine piu'  antica  ai  quali  puo'
essere attribuita una  regolamentazione  autonoma  anche  nell'ambito
della stessa denominazione.  Per  il  Chianti  Classico  questa  zona
storica e' quella delimitata con  decreto  interministeriale  del  31
luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo
schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG. 
  2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini DOC e DOCG che siano
stati  sottoposti  ad  un   periodo   di   invecchiamento,   compreso
l'eventuale affinamento, non inferiore a: 
    a) due anni per i vini rossi; 
    b) un anno per i vini bianchi; 
    c)  un  anno  per  i  vini  spumanti  ottenuti  con   metodo   di
fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat); 
    d) tre anni per i  vini  spumanti  ottenuti  con  rifermentazione
naturale in bottiglia. 
  3. Le disposizioni di cui al  comma  2  si  applicano  fatto  salvo
quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di  taglio
tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino  con  la
menzione «riserva» e' consentita solo al  momento  in  cui  tutta  la
partita abbia concluso il periodo minimo di  invecchiamento  previsto
dal relativo disciplinare di produzione. 
  4. La menzione «superiore» e' attribuita ai vini DOC e DOCG  aventi
caratteristiche  qualitative   piu'   elevate,   derivanti   da   una
regolamentazione  piu'  restrittiva  che   preveda,   rispetto   alla
tipologia non classificata con tale  menzione  una  resa  per  ettaro
delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche': 
    a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale  delle  uve
superiore di almeno 0,5° vol; 
    b) un titolo alcolometrico minimo  totale  dei  vini  al  consumo
superiore di almeno 0,5 ° vol. 
  5. Le disposizioni di cui al  comma  4  si  applicano  fatto  salvo
quanto  previsto  per  le  denominazioni  preesistenti.  La  menzione
«superiore» non puo' essere abbinata ne' alla menzione  novello,  ne'
alla menzione riserva. 
  6. La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO
e IG tranquilli e frizzanti, prodotti  conformemente  alla  normativa
nazionale e comunitaria vigente. 
  7. Le menzioni «passito» o «vino  passito»,  sono  attribuite  alle
categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini
da uve  stramature»  e  i  «vini  da  uve  passite»,  ottenuti  dalla
fermentazione  di  uve  sottoposte  ad  appassimento  naturale  o  in
ambiente  condizionato.  La  menzione  «vino  passito  liquoroso»  e'
attribuita alla  categoria  dei  vini  a  IGT,  fatto  salvo  per  le
denominazioni preesistenti. 
  8. La menzione «vigna» o i  suoi  sinonimi,  seguita  dal  relativo
toponimo o nome tradizionale puo' essere  utilizzata  soltanto  nella
presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti  dalla  superficie
vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale,  purche'  sia
rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle  uve  prevista
dall'articolo 14 ed a  condizione  che  la  vinificazione  delle  uve
corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto  un  apposito
elenco positivo a livello regionale  entro  l'inizio  della  campagna
vendemmiale 2011/2012. 
  9. I vini a  denominazioni  di  origine  e  i  vini  a  indicazione
geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro
sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a  particolari  tecniche
di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto. 
  10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi,  dei  vini
spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente  indicare  in
etichetta l'annata di produzione delle uve. 
  11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di  cui  al  presente
articolo, fatta  eccezione  per  la  menzione  vigna,  devono  essere
espressamente previste negli specifici  disciplinari  di  produzione,
nell'ambito dei  quali  possono  essere  regolamentate  le  ulteriori
condizioni   di   utilizzazione,   nonche'   parametri   maggiormente
restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto interministeriale del 31 luglio  1932,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9  settembre  1932,
          n. 209.