Art. 6
Specificazioni, menzioni, vitigni, annata di produzione
1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DOCG o DOC
e la specificazione «storico» per i vini spumanti DOCG e DOC e'
riservata ai vini della zona di origine piu' antica ai quali puo'
essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito
della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona
storica e' quella delimitata con decreto interministeriale del 31
luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo
schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini DOC e DOCG che siano
stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento, compreso
l'eventuale affinamento, non inferiore a:
a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di
fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione
naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo
quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio
tra vini di annata diverse, l'immissione al consumo del vino con la
menzione «riserva» e' consentita solo al momento in cui tutta la
partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto
dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore» e' attribuita ai vini DOC e DOCG aventi
caratteristiche qualitative piu' elevate, derivanti da una
regolamentazione piu' restrittiva che preveda, rispetto alla
tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro
delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonche':
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve
superiore di almeno 0,5° vol;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo
superiore di almeno 0,5 ° vol.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano fatto salvo
quanto previsto per le denominazioni preesistenti. La menzione
«superiore» non puo' essere abbinata ne' alla menzione novello, ne'
alla menzione riserva.
6. La menzione «novello» e' attribuita alle categorie dei vini a DO
e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa
nazionale e comunitaria vigente.
7. Le menzioni «passito» o «vino passito», sono attribuite alle
categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i «vini
da uve stramature» e i «vini da uve passite», ottenuti dalla
fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in
ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» e'
attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le
denominazioni preesistenti.
8. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo
toponimo o nome tradizionale puo' essere utilizzata soltanto nella
presentazione e designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie
vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale, purche' sia
rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista
dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve
corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito
elenco positivo a livello regionale entro l'inizio della campagna
vendemmiale 2011/2012.
9. I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione
geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro
sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche
di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
10. I vini DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini
spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in
etichetta l'annata di produzione delle uve.
11. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente
articolo, fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere
espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione,
nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori
condizioni di utilizzazione, nonche' parametri maggiormente
restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.
Note all'art. 6:
- Il decreto interministeriale del 31 luglio 1932, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1932,
n. 209.