Art. 2 
 
Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 
  1. Il trasporto  dei  RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici  e'
effettuato dai distributori o dai terzi che  agiscono  in  loro  nome
secondo le modalita' di cui al  presente  articolo  e  al  successivo
articolo 3 solo se riguarda: 
    a) il tragitto dal domicilio  del  consumatore  presso  il  quale
viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui  all'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove e'
effettuato il raggruppamento  di  cui  all'articolo  1  del  presente
decreto; 
    b) nei casi in cui il raggruppamento di cui  all'articolo  1  sia
effettuato in luogo diverso dai  locali  del  punto  di  vendita,  il
tragitto  dal  punto  di  vendita  al  luogo  ove  e'  effettuato  il
raggruppamento medesimo; 
    c) il tragitto dal luogo ove e' effettuato il  raggruppamento  di
cui all'articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di  cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005; 
    d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a  3500  kg,
effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e  massa
complessiva non superiore a 6000 kg. 
  2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), e' accompagnato
da un documento di trasporto conforme al modello di cui  all'allegato
II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e'
compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore  che
agisce in suo nome. Il trasportatore, se  diverso  dal  distributore,
provvede a restituire al distributore  una  copia  del  documento  di
trasporto  sottoscritta   dall'addetto   del   centro   di   raccolta
destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia,  anch'essa
sottoscritta dal medesimo addetto del centro di  raccolta  e  adempie
all'obbligo di tenuta del registro di carico  e  scarico  conservando
per tre  anni  le  copie  dei  documenti  di  trasporto  relativi  ai
trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento
di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1,  comma  3.
La terza copia  del  documento  di  trasporto  rimane  al  centro  di
raccolta destinatario dei RAEE. 
  3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), e'  accompagnato  da
copia fotostatica,  firmata  dal  distributore,  delle  pagine  dello
schedario di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  relative  ai  rifiuti
trasportati, compilate con la data e l'ora di  inizio  del  trasporto
dal  punto  di  vendita  al  luogo  di  raggruppamento.  Dette  copie
fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il  luogo
di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti  cui  si  riferiscono
presso il centro di raccolta di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 151 del 2005. 
  4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare
che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato  in  cui  erano
stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio  o  di
sottrazione di componenti,  che  si  configurerebbero  comunque  come
attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzate.