Art. 2 Trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 1. Il trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e' effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome secondo le modalita' di cui al presente articolo e al successivo articolo 3 solo se riguarda: a) il tragitto dal domicilio del consumatore presso il quale viene effettuato il ritiro al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005 o al luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto; b) nei casi in cui il raggruppamento di cui all'articolo 1 sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita, il tragitto dal punto di vendita al luogo ove e' effettuato il raggruppamento medesimo; c) il tragitto dal luogo ove e' effettuato il raggruppamento di cui all'articolo 1 del presente decreto al centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005; d) un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3500 kg, effettuato con automezzi con portata non superiore a 3500 kg e massa complessiva non superiore a 6000 kg. 2. Il trasporto di cui al comma 1, lettere a) e c), e' accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all'allegato II, numerato e redatto in tre esemplari. Il documento di trasporto e' compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome. Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvede a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall'addetto del centro di raccolta destinatario dei RAEE, trattenendo per se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo addetto del centro di raccolta e adempie all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relativi ai trasporti effettuati. Il distributore conserva la copia del documento di trasporto insieme allo schedario di cui all'articolo 1, comma 3. La terza copia del documento di trasporto rimane al centro di raccolta destinatario dei RAEE. 3. Il trasporto di cui al comma 1, lettera b), e' accompagnato da copia fotostatica, firmata dal distributore, delle pagine dello schedario di cui all'articolo 1, comma 3, relative ai rifiuti trasportati, compilate con la data e l'ora di inizio del trasporto dal punto di vendita al luogo di raggruppamento. Dette copie fotostatiche sono conservate a cura del distributore presso il luogo di raggruppamento sino al trasporto dei rifiuti cui si riferiscono presso il centro di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2005. 4. I distributori adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero comunque come attivita' di gestione dei rifiuti non autorizzate.