Art. 4 
 
Ritiro dei RAEE provenienti  dai  nuclei  domestici  da  parte  degli
  installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo
2, commi 1, lettere a), c) e d), 2 e 4, e all'articolo 3 si applicano
anche al ritiro di RAEE provenienti dai nuclei  domestici  effettuato
dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica  di
AEE nello svolgimento della  propria  attivita',  limitatamente  alle
seguenti fattispecie: 
    a) raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali  del  proprio
esercizio; 
    b) trasporto dei  RAEE  con  mezzi  propri  presso  i  centri  di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo  n.
151 del 2005 dal domicilio del  cliente  o  dalla  sede  del  proprio
esercizio. 
  2. La provenienza domestica dei RAEE conferiti dagli installatori e
dai gestori dei centri di assistenza tecnica ai centri di raccolta di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del  2005
e' attestata da un documento di autocertificazione redatto  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n.445 e sottoscritto dall'installatore o  dal  gestore
del centro di assistenza. Tale documento e' redatto in conformita' al
modello di cui all'Allegato III  ed  e'  consegnato  all'addetto  del
centro di raccolta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di
un documento di identita' del sottoscrittore. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il testo del'articolo 47 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari     in     materia     di      documentazione
          amministrativa.», 
              pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20  febbraio  2001,
          n. 42, (S.O.): 
              «Art.47 (Dichiarazioni   sostitutive    dell'atto    di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'articolo 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  Polizia  Giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva».