Art. 10 
 
         Processo verbale delle sedute e sua classificazione 
 
1. Il segretario redige il processo verbale di  ciascuna  seduta.  Il
processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto,
e' classificato «riservato», salvo diversa  classificazione  disposta
dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' riguardare  anche
singole parti del documento. 
2. La declassificazione del verbale,  o  di  parte  di  esso,  e'  di
competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri  a  norma  della
legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro  competenza,
i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 
3. La comunicazione del verbale o  di  parte  di  esso  ad  autorita'
civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio puo'
essere disposta soltanto dal Presidente  della  Repubblica,  d'intesa
con il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
4. La pubblicazione del verbale  o  di  parte  di  esso  puo'  essere
disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il  Presidente
del Consiglio dei Ministri e con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno e della difesa. 
5. Il processo verbale della seduta presieduta dal  Presidente  della
Repubblica, firmato dal segretario, e' approvato e  sottoscritto  dal
Presidente della  Repubblica  e  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta.  Se  la  seduta
non e' stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il  processo
verbale, firmato dal segretario,  e'  approvato  e  sottoscritto  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna  seduta
a coloro che vi hanno partecipato. 
7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di
uno schema di comunicato, che e' approvato dal Consiglio  o  per  suo
mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri. 
 
 
          Note all'art. 10: 
          - Per la legge 3 agosto 2007, n. 124,  si  vedano  le  note
          all'art. 3.