Art. 10 Processo verbale delle sedute e sua classificazione 1. Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, e' classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' riguardare anche singole parti del documento. 2. La declassificazione del verbale, o di parte di esso, e' di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 3. La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorita' civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio puo' essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. La pubblicazione del verbale o di parte di esso puo' essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 5. Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta. Se la seduta non e' stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 6. Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato. 7. Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che e' approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Note all'art. 10: - Per la legge 3 agosto 2007, n. 124, si vedano le note all'art. 3.