Art. 11 
 
       Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio 
 
1. Il Consiglio nomina e revoca il suo  segretario  su  proposta  del
Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri. 
2. Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  con  cui  si  da'
attuazione alla delibera di nomina o di  revoca  del  segretario,  e'
controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
3.  Le  dimissioni  del  segretario  sono  accolte  o  respinte   dal
Presidente della Repubblica con  proprio  decreto,  d'intesa  con  il
Presidente del Consiglio dei Ministri. 
4. Se il segretario non puo' assistere a una seduta del Consiglio  e'
sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal
Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio
dei Ministri.