Art. 12 
 
    Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario 
 
1. Per la durata del suo mandato, il  segretario  del  Consiglio,  se
dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di  appartenenza;  se
militare,  puo'  essere  trattenuto  o  richiamato  in  servizio;  se
dipendente da enti pubblici, anche economici, e' posto  in  posizione
di  comando  dall'ente  di  appartenenza  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico
ed economico del segretario e' determinato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.