Art. 12 Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario 1. Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, puo' essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, e' posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.