Art. 13 Ufficio di segreteria del Consiglio 1. Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'articolo 7 del codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti. 2. L'ufficio di segreteria e' posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, e' preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio. 4. Il personale militare e civile di cui al comma 3 e' comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal comma 10. 5. All'Ufficio e' preposto un direttore nominato ai sensi del comma 3, tra il personale militare e civile dello Stato, con grado di generale di brigata o equivalente ovvero con qualifica di dirigente superiore. In particolare, il direttore: a) dirige, provvede al coordinamento e alla programmazione delle attivita' dell'Ufficio, secondo le indicazioni del segretario del Consiglio, ne controlla l'andamento e sovraintende alla tutela della sicurezza degli atti e della documentazione; b) assicura il collegamento con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini degli adempimenti di competenza di quest'ultimo inerenti al comando di personale, nonche' alla disponibilita' della sede per l'Ufficio e per le riunioni del Consiglio supremo presso la Presidenza stessa, salve comunque le disposizioni di cui all'articolo 554 del codice. 6. L'Ufficio provvede ai seguenti adempimenti: a) assistenza al segretario per la preparazione delle riunioni del Consiglio, nonche' per l'esecuzione delle determinazioni del Consiglio stesso; b) supporto conoscitivo e organizzativo al segretario per le attivita' del Consiglio e dei comitati costituiti ai sensi dell'articolo 8; c) supporto alle commissioni operanti ai sensi dell'articolo 8, ai fini dell'informazione nonche' dell'elaborazione di ricerche, documentazione e studi, anche giuridico-normativi, nelle singole questioni attribuite alle commissioni stesse; d) collegamento con le segreterie delle competenti commissioni parlamentari, con i gabinetti dei Ministri componenti e partecipanti al Consiglio, con gli uffici degli stati maggiori nonche' del segretario generale della Difesa, del consigliere militare del Presidente della Repubblica; e) predisposizione e aggiornamento di informazioni e documentazione riguardanti la situazione della sicurezza e della difesa; f) tutela della riservatezza degli atti e della documentazione; g) attivita' strumentali al funzionamento dell'Ufficio e inerenti, in particolare, la gestione amministrativo-contabile, l'archivio, il personale e l'organizzazione. 7. L'Ufficio e' cosi' articolato: a) servizio affari militari; b) servizio affari giuridici; c) segreteria organizzativa. 8. I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio. 9. La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere a), f) e g). 10. Il contingente organico dell'Ufficio e' stabilito in 16 unita', cosi' suddivise: a) generale di brigata ed equivalente: 1; b) colonnello ed equivalente: 6; c) tenente, capitano, maggiore ed equivalente: 1; d) sottufficiali ed equivalente: 8.