Art. 3 
 
         Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno 
 
1. Il Presidente della Repubblica, d'intesa  con  il  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, puo' disporre che singoli argomenti  iscritti
all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto  di  convocazione.
In tal caso l'ordine del giorno e'  classificato  «riservato»  ed  e'
come tale conservato presso la segreteria del Consiglio. 
2. Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse e'
stabilito ai sensi della legge 3 agosto 2007, n.  124,  in  relazione
alle materie o agli oggetti trattati. Detto regime sara' indicato dal
Presidente all'inizio di ogni seduta. 
3. I componenti ordinari del Consiglio e coloro i  quali  sono  stati
invitati a partecipare  alla  seduta  devono  indicare  al  Consiglio
stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti,  documenti  e
notizie da essi forniti. 
 
 
          Note all'art. 3: 
          - La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema  di  informazione
          per la sicurezza della Repubblica e  nuova  disciplina  del
          segreto), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  13
          agosto 2007, n. 187.