Art. 4 
 
                           Vice Presidenza 
 
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo  3
del codice, e' Vice presidente del Consiglio  e  presiede  lo  stesso
Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica  assente  o
impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si  sia
dato  luogo  alla   supplenza   prevista   dall'articolo   86   della
Costituzione. 
2. Se nel  corso  di  una  seduta  presieduta  dal  Presidente  della
Repubblica, alla quale non e' presente il  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, il Presidente debba  allontanarsene  momentaneamente  e
ritenga che la seduta  stessa  debba  proseguire,  la  presidenza  e'
assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facolta' e'  data
al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta  non
presieduta dal Presidente della Repubblica.