Art. 6 
 
Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi  dell'articolo
                            4 del codice 
 
1. La facolta' di convocare Ministri che non sono componenti ordinari
del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica  d'intesa
con il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  o  su  richiesta  di
questo. 
2. La facolta' di convocare i militari e' esercitata  dal  Presidente
della  Repubblica  d'intesa  con  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e con il Ministro della difesa, o  su  richiesta  di  questi
ultimi. 
3. Le altre personalita' previste dall'articolo 4, comma 2 del codice
sono convocate  dal  Presidente  della  Repubblica  d'intesa  con  il
Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorita'  o
funzionari che dipendono da  un  Ministro  componente  ordinario  del
Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.