Art. 6 Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice 1. La facolta' di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo. 2. La facolta' di convocare i militari e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi. 3. Le altre personalita' previste dall'articolo 4, comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorita' o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.