Art. 7 
 
                          Organi referenti 
 
1. Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti  alla
difesa nazionale  su  relazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri e,  secondo  le  rispettive  competenze,  su  relazione  del
Ministro degli  affari  esteri,  del  Ministro  della  difesa  e  del
Ministro dell'interno, degli altri  Ministri  componenti  ordinari  o
invitati alla seduta, i  quali  ne  sono  stati  incaricati,  ovvero,
d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto  del  Capo  di  stato
maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato  maggiore
dell'Esercito italiano, del  Capo  di  stato  maggiore  della  Marina
militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare e  del
Segretario generale-direttore nazionale degli armamenti. 
2. Con il consenso del Presidente, se cio' e' richiesto da specifiche
esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i  Ministri  invitati
ai sensi dell'articolo 4 del  codice,  possono  farsi  assistere  nel
corso della seduta da propri collaboratori, civili  o  militari,  nel
numero massimo di due. 
3. Il Presidente della Repubblica, d'intesa  con  il  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri,  puo'  incaricare,   quando   invitati,   i
presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 del
codice, nonche' le altre personalita' indicate nell'articolo 4, comma
2, del codice, di riferire al Consiglio  su  particolari  materie  od
oggetti di loro competenza.