Art. 8 
 
             Comitati ristretti e commissioni di studio 
 
1. Il Consiglio puo' deliberare la costituzione  al  suo  interno  di
comitati, determinandone i compiti e le  attribuzioni,  con  funzioni
referenti nei confronti del plenum. I comitati  sono  presieduti  dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o  da  altro  ministro  da  lui
designato, salvo  che  il  Presidente  della  Repubblica  ritenga  di
presiederli personalmente di propria iniziativa o  su  richiesta,  in
relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti,  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  anche  d'iniziativa   dei
Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa. 
2. Il Consiglio puo' altresi' deliberare l'istituzione di commissioni
composte di esperti per la  effettuazione  di  ricerche  e  studi  su
singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e  coordinate  da
un  componente  ordinario  del  Consiglio,  salvo   quanto   previsto
dall'articolo 9 del presente titolo. 
3. Il Presidente della  Repubblica  e'  informato  previamente  della
convocazione delle sedute dei comitati  di  cui  al  comma  1  e  dei
relativi ordini del giorno, nonche', successivamente,  dell'attivita'
svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2. 
4. I comitati  ristretti  di  cui  al  comma  1  sono  assistiti  dal
segretario del Consiglio. Le commissioni  di  cui  al  comma  2  sono
assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.