Art. 9 
 
         Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato 
 
1. Il Presidente della Repubblica puo', d'intesa  con  il  Presidente
del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute  del  Consiglio  il
Presidente del  Consiglio  di  Stato.  Questi  puo'  altresi'  essere
incaricato  dal  Presidente  della  Repubblica,   d'intesa   con   il
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  di  presiedere  una  delle
commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente titolo,
in relazione alla effettuazione di ricerche e  studi  e,  in  genere,
alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza  giuridico  -
amministrativa.