Art. 2 Scopi e finalita' 1. L'Agenzia opera in coerenza con le migliori prassi di valutazione dei risultati a livello internazionale e in base ai principi di autonomia, imparzialita', professionalita', trasparenza e pubblicita' degli atti. 2. L'Agenzia sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di ricerca e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal Ministro, cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione alle attivita' di ricerca e di innovazione. 3. L'Agenzia svolge le funzioni di agenzia nazionale sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli accordi europei in materia nell'ambito della realizzazione degli spazi europei dell'istruzione superiore e della ricerca. In particolare, essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed informazioni, con gli organismi internazionali e dell'Unione europea, nonche' con le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi scientifici internazionali, anche di settore, operanti nel campo della valutazione dei sistemi dell'istruzione superiore e della ricerca. 4. L'Agenzia svolge, altresi', i compiti di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, gia' attribuiti al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca e porta a compimento i programmi di attivita' intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando rispetto ai metodi e alle procedure da essi adottati. 5. L'attivita' dell'Agenzia ed il suo inserimento nel contesto internazionale delle attivita' di valutazione dell'universita' e della ricerca sono valutati periodicamente da comitati di esperti internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti dei comitati spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»: «Art.1-ter. - 1. A decorrere dall'anno 2006 le universita', anche al fine di perseguire obiettivi di efficacia e qualita' dei servizi offerti, entro il 30 giugno di ogni anno, adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, tenuto altresi' conto delle risorse acquisibili autonomamente. I predetti programmi delle universita' individuano in particolare: a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica; c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti; d) i programmi di internazionalizzazione; e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilita'. 2. I programmi delle universita' di cui al comma 1, fatta salva l'autonoma determinazione degli atenei per quanto riguarda il fabbisogno di personale in ordine ai settori scientifico-disciplinari, sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e periodicamente monitorati sulla base di parametri e criteri individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane. Sui risultati della valutazione il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce al termine di ciascun triennio, con apposita relazione, al Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene conto nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita'. 3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4 .». - Per il testo dell'art. 5, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24.