Art. 2 
 
 
                          Scopi e finalita' 
 
  1.  L'Agenzia  opera  in  coerenza  con  le  migliori   prassi   di
valutazione dei risultati a  livello  internazionale  e  in  base  ai
principi di autonomia, imparzialita', professionalita', trasparenza e
pubblicita' degli atti. 
  2.  L'Agenzia  sovraintende  al  sistema  pubblico   nazionale   di
valutazione della qualita' delle universita' e degli enti di  ricerca
e, sulla base di un programma almeno annuale approvato dal  Ministro,
cura, ai sensi dell'articolo 3, la valutazione esterna della qualita'
delle attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici  e
privati destinatari di finanziamenti pubblici; indirizza le attivita'
di valutazione demandate  ai  nuclei  di  valutazione  interna  degli
atenei e degli enti di ricerca; valuta l'efficienza e l'efficacia dei
programmi  pubblici  di  finanziamento  e  di   incentivazione   alle
attivita' di ricerca e di innovazione. 
  3.   L'Agenzia   svolge   le   funzioni   di   agenzia    nazionale
sull'assicurazione della qualita', cosi' come previste dagli  accordi
europei  in  materia  nell'ambito  della  realizzazione  degli  spazi
europei dell'istruzione superiore e della  ricerca.  In  particolare,
essa collabora, anche mediante scambi di esperienze ed  informazioni,
con gli organismi internazionali e dell'Unione europea,  nonche'  con
le agenzie e le amministrazioni degli altri Paesi e con gli organismi
scientifici internazionali, anche  di  settore,  operanti  nel  campo
della valutazione  dei  sistemi  dell'istruzione  superiore  e  della
ricerca. 
  4. L'Agenzia svolge, altresi', i  compiti  di  cui  all'articolo  2
della  legge  19  ottobre  1999,  n.  370,  all'articolo  1-ter   del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,  all'articolo  5  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e al decreto legislativo 27  luglio
1999,  n.  297,  gia'  attribuiti  al  Comitato  nazionale   per   la
valutazione del sistema universitario e al Comitato di indirizzo  per
la valutazione della ricerca e porta  a  compimento  i  programmi  di
attivita' intrapresi dai predetti Comitati, anche innovando  rispetto
ai metodi e alle procedure da essi adottati. 
  5. L'attivita' dell'Agenzia ed  il  suo  inserimento  nel  contesto
internazionale delle  attivita'  di  valutazione  dell'universita'  e
della ricerca sono valutati periodicamente  da  comitati  di  esperti
internazionali nominati dal Ministro anche sulla base di designazioni
delle organizzazioni europee di settore. Ai componenti  dei  comitati
spetta esclusivamente  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
partecipazione alle sedute, nei limiti della disciplina vigente per i
dipendenti dell'amministrazione dello Stato di livello dirigenziale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 2 della legge 19 ottobre 1999,
          n. 370, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   1-ter,   del
          decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   31   marzo   2005,   n.   43
          «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i
          beni e le attivita'  culturali,  per  il  completamento  di
          grandi opere strategiche, per  la  mobilita'  dei  pubblici
          dipendenti, e per semplificare gli adempimenti  relativi  a
          imposte di bollo e  tasse  di  concessione,  nonche'  altre
          misure urgenti»: 
              «Art.1-ter.  -  1.  A  decorrere  dall'anno   2006   le
          universita', anche  al  fine  di  perseguire  obiettivi  di
          efficacia e qualita'  dei  servizi  offerti,  entro  il  30
          giugno di ogni anno, adottano programmi triennali  coerenti
          con le linee generali di indirizzo definite con decreto del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentiti  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane,  il  Consiglio  universitario  nazionale   e   il
          Consiglio nazionale  degli  studenti  universitari,  tenuto
          altresi' conto delle risorse acquisibili  autonomamente.  I
          predetti  programmi  delle   universita'   individuano   in
          particolare: 
                a) i corsi di studio  da  istituire  e  attivare  nel
          rispetto dei requisiti  minimi  essenziali  in  termini  di
          risorse strutturali ed umane, nonche' quelli da sopprimere; 
                b)   il   programma   di   sviluppo   della   ricerca
          scientifica; 
                c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento  dei
          servizi e degli interventi a favore degli studenti; 
                d) i programmi di internazionalizzazione; 
                e) il fabbisogno di personale docente e non docente a
          tempo sia determinato che indeterminato,  ivi  compreso  il
          ricorso alla mobilita'. 
              2. I programmi delle universita' di  cui  al  comma  1,
          fatta salva  l'autonoma  determinazione  degli  atenei  per
          quanto riguarda il fabbisogno di  personale  in  ordine  ai
          settori   scientifico-disciplinari,   sono   valutati   dal
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e periodicamente  monitorati  sulla  base  di  parametri  e
          criteri   individuati   dal    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, avvalendosi del  Comitato
          nazionale per la  valutazione  del  sistema  universitario,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane.  Sui  risultati  della  valutazione  il  Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca riferisce
          al termine di ciascun triennio, con apposita relazione,  al
          Parlamento. Dei programmi delle universita' si tiene  conto
          nella ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario
          delle universita'. 
              3. Sono abrogate le disposizioni del regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998,
          n. 25, ad eccezione dell'art. 2, commi 5, lettere  a),  b),
          c) e d), 6 e 7, nonche' dell'art. 3 e dell'art. 4 .». 
              - Per il testo dell'art. 5, del decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, si veda nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297,
          recante  «Disposizioni  urgenti  per  l'universita'  e   la
          ricerca, per i  beni  e  le  attivita'  culturali,  per  il
          completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita'
          dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti
          relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche'
          altre  misure  urgenti»  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24.