Art. 3 Attivita', criteri e metodi 1. L'Agenzia svolge le seguenti attivita': a) valuta la qualita' dei processi, i risultati e i prodotti delle attivita' di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle universita' e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti; le predette valutazioni si concludono entro un periodo di 5 anni; b) definisce criteri e metodologie per la valutazione, in base a parametri oggettivi e certificabili, delle strutture delle universita' e degli enti di ricerca, e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione, ai fini dell'accreditamento periodico degli stessi da parte del Ministro, prevedendo comunque il contributo delle procedure di auto-valutazione. Per le questioni didattiche e' promosso il coinvolgimento attivo degli studenti e dei loro organismi di rappresentanza e delle commissioni paritetiche; senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; c) esercita funzioni di indirizzo delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca, ad eccezione di quelle loro affidate dalle rispettive istituzioni di appartenenza, raccordando la propria attivita' con quella di valutazione interna svolta dai nuclei e confrontandosi con questi ultimi sulla definizione di criteri, metodi ed indicatori; d) predispone, anche in riferimento alle funzioni di cui alla lettera b), in collaborazione con i nuclei di valutazione interna procedure uniformi per la rilevazione della valutazione dei corsi da parte degli studenti, fissa i requisiti minimi cui le Universita' si attengono per le procedure di valutazione dell'efficacia della didattica e dell'efficienza dei servizi effettuate dagli studenti e ne cura l'analisi e la pubblicazione soprattutto con modalita' informatiche; e) elabora e propone al Ministro i requisiti quantitativi e qualitativi, in termini di risorse umane, infrastrutturali e finanziarie stabili, e di adeguatezza dei programmi di insegnamento e di capacita' di ricerca, ai fini dell'istituzione fusione o federazione ovvero soppressione di universita' o di sedi distaccate di universita' esistenti, nonche' per l'attivazione, la chiusura o l'accorpamento di tutti i corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca, i master universitari e le scuole di specializzazione; f) elabora, su richiesta del Ministro, i parametri di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali, ivi inclusa la determinazione dei livelli essenziali di prestazione e dei costi unitari riferiti a specifiche tipologie di servizi; g) valuta, sulla base dei risultati attesi e di parametri predefiniti, i risultati degli accordi di programma ed il loro contributo al miglioramento della qualita' complessiva del sistema universitario e della ricerca; h) valuta l'efficienza e l'efficacia dei programmi pubblici di finanziamento e di incentivazione delle attivita' didattiche, di ricerca e di innovazione; i) svolge, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attivita' di valutazione, nonche' di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica. 2. Costituiscono tra l'altro oggetto della valutazione di cui alla lettera a) del comma 1: a) l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro; b) la qualita' dei prodotti della ricerca, valutati principalmente tramite procedimenti di valutazione tra pari; c) l'acquisizione di finanziamenti esterni, l'attivazione di rapporti di collaborazione e lo scambio di ricercatori con soggetti pubblici e privati; d) la presenza di studenti in possesso di un curriculum degli studi altamente meritevole e di docenti stranieri di elevata qualificazione; e) l'efficienza e la sostenibilita' delle strutture e dei processi di governo e di gestione; f) la completezza e correttezza della comunicazione pubblica, soprattutto in materia di offerta formativa e di ricerche; di servizi e strutture per gli studenti; di risultati dell'autovalutazione; di valutazioni da parte degli studenti; di efficienza ed efficacia dei servizi di orientamento al lavoro; di valutazioni di organismi internazionali e comunitari anche in riferimento all'assegnazione di finanziamenti e alla partecipazione a progetti di ricerca. 3. Nello svolgimento delle sue attivita' l'Agenzia utilizza i criteri, i metodi e gli indicatori piu' appropriati per ogni tipologia di valutazione, anche in riferimento a diversi ambiti disciplinari, tenendo conto di quelli definiti dalla Commissione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' delle esperienze sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale. 4. Le attivita' di valutazione di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su richiesta del Ministro anche nei confronti dei centri e consorzi interuniversitari e dei consorzi per la ricerca universitaria, nonche' di altre strutture universitarie e di ricerca.
Note all'art. 3: - L'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» cosi' recita: «Art. 13. - 1. In attuazione dell'art. 4, comma 2, lettera f), della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata "Commissione", che opera in posizione di indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione, di assicurare la comparabilita' e la visibilita' degli indici di andamento gestionale, informando annualmente il Ministro per l'attuazione del programma di Governo sull'attivita' svolta.».