Art. 4 
 
 
               Risultati dell'attivita' di valutazione 
 
  1.  I  risultati   dell'attivita'   di   valutazione   dell'Agenzia
costituiscono  criterio  di   riferimento   per   l'allocazione   dei
finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca  e  per
l'eventuale allocazione di specifici fondi premiali a  strutture  che
hanno conseguito risultati particolarmente significativi. 
  2. L'Agenzia rende pubblici i risultati  delle  proprie  analisi  e
valutazioni.   Le   istituzioni    interessate    possono    chiedere
motivatamente,  per  una  sola  volta  e  sulla  base  di   procedure
disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera
a), il riesame dei rapporti di valutazione approvati dall'Agenzia. 
  3. L'Agenzia redige ogni due  anni  un  Rapporto  sullo  stato  del
sistema universitario  e  della  ricerca,  che  viene  presentato  al
Ministro, che lo trasmette al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
al Comitato interministeriale per la programmazione economica  ed  al
Parlamento.