Art. 5 
 
 
               Attivita' di raccolta e analisi di dati 
 
  1. L'Agenzia, nel rispetto della  disciplina  sul  trattamento  dei
dati personali, ha l'accesso alle banche  dati  e  alle  altre  fonti
informative del Ministero e si avvale dello stesso per le rilevazioni
degli   ulteriori   dati   necessari   per   le   proprie   attivita'
istituzionali. 
  2. Le universita' e gli enti di ricerca e  altri  enti  pubblici  e
privati che, direttamente o indirettamente,  beneficiano  di  risorse
pubbliche mettono a disposizione dell'Agenzia ogni dato  o  documento
da questa richiesti rilevante ai fini delle attivita' da essa svolte,
consentendo l'accesso alle proprie banche dati. 
  3. L'Agenzia collabora con le  strutture  operative  del  Ministero
allo sviluppo e all'integrazione dei  sistemi  informativo-statistici
per la valutazione delle attivita' delle universita' e degli enti  di
ricerca.  In   prima   applicazione   sono   utilizzati   i   sistemi
informativo-statistici predisposti  dal  Comitato  nazionale  per  la
valutazione del sistema universitario e dal Comitato di indirizzo per
la valutazione della ricerca. L'Agenzia cura inoltre la realizzazione
e l'aggiornamento  continuo  di  una  banca  dati  di  esperti  della
valutazione,  italiani  e   stranieri,   da   utilizzare   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 4, lettera d).