Art.2 
 
      Riduzione e flessibilita' negli stanziamenti di bilancio 
 
  1. Al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire
ad un  consolidamento  delle  risorse  stanziate  sulle  missioni  di
ciascun stato di previsione, in  deroga  alle  norme  in  materia  di
flessibilita' di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 
196,   limitatamente   al   triennio   2011-   2013,   nel   rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica  con  il
disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze,  possono  essere
rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato
di previsione, con riferimento alle spese  di  cui  all'articolo  21,
comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. In  appositi  allegati
agli stati di previsione della spesa sono indicate le  autorizzazioni
legislative di cui si propongono le  modifiche  ed  i  corrispondenti
importi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
capitale per finanziare spese correnti. A decorrere dall'anno 2011 e'
disposta la riduzione  lineare  del  10  per  cento  delle  dotazioni
finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle  spese
rimodulabili di cui all'articolo  21,  comma  5,  lettera  b),  della
citata legge n. 196 del 2009, delle  missioni  di  spesa  di  ciascun
Ministero, per gli  importi  indicati  nell'Allegato  1  al  presente
decreto. Dalle predette riduzioni sono  esclusi  il  fondo  ordinario
delle universita', nonche' le risorse destinate all'informatica, alla
ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui  redditi
delle persone fisiche. Le medesime riduzioni sono  comprensive  degli
effetti   di   contenimento   spesa    dei    Ministeri,    derivanti
dall'applicazione dell'articolo  6,  e  degli  Organi  costituzionali
fatto salvo quanto previsto dell'articolo 5, comma 1, primo periodo.