Art. 10. 
 
(Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005,
                               n. 11) 
 
1. All'articolo 15-bis della legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) ai commi 1 e 2,  le  parole:  «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «tre mesi»; 
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Nel  caso
delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni  sono
trasmesse ogni mese»; 
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
«3-ter. Le informazioni e i documenti di  cui  al  presente  articolo
sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19. 
3-quater.  Il  Governo  puo'  raccomandare  l'uso   riservato   delle
informazioni e dei documenti trasmessi». 
 
 
          Nota all'art. 10. 
          - Per il testo dell'art. 15-bis della legge n. 11 del 2005,
          si veda nelle note all'art. 7.