Art. 10. (Ulteriori modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11) 1. All'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1 e 2, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»; b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese»; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo 19. 3-quater. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi».
Nota all'art. 10. - Per il testo dell'art. 15-bis della legge n. 11 del 2005, si veda nelle note all'art. 7.