Art. 3.

(Delega  al  Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
                      disposizioni comunitarie)

  1.  Al  fine  di  assicurare  la  piena  integrazione  delle  norme
comunitarie  nell'ordinamento  nazionale,  il Governo, fatte salve le
norme  penali  vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla
data  di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni  penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di obblighi
contenuti  in  direttive  comunitarie  attuate in via regolamentare o
amministrativa,  ai  sensi  delle  leggi  comunitarie  vigenti,  o in
regolamenti  comunitari  pubblicati  alla  data  di entrata in vigore
della  presente  legge,  per  i quali non sono gia' previste sanzioni
penali o amministrative.
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  con  decreti
legislativi  adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia,
di  concerto  con  i  Ministri  competenti  per  materia.  I  decreti
legislativi  si  informano  ai  principi  e  criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  3.  Gli  schemi dei decreti legislativi di cui al presente articolo
sono  trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per   l'espressione   del  parere  da  parte  dei  competenti  organi
parlamentari  con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 8
dell'articolo 1.
 
          Note all'art. 3. 
          - Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda
          nelle note all'art. 1.