Art. 4. 
 
            (Oneri relativi a prestazioni e a controlli) 
 
1. In relazione agli  oneri  per  prestazioni  e  per  controlli,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi  2  e  2-bis,  della
legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
 
 
          Note all'art. 4. 
          - Il testo dell'art. 9, della legge 4 febbraio 2005, n.  11
          «Norme  generali  sulla   partecipazione   dell'Italia   al
          processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
          esecuzione degli obblighi comunitari», cosi' recita: 
          «Art. 9  (Contenuti  della  legge  comunitaria).  -  1.  Il
          periodico    adeguamento     dell'ordinamento     nazionale
          all'ordinamento  comunitario  e'  assicurato  dalla   legge
          comunitaria annuale, che reca: 
          a) disposizioni modificative o abrogative  di  disposizioni
          statali vigenti in  contrasto  con  gli  obblighi  indicati
          all'art. 1; 
          b) disposizioni modificative o abrogative  di  disposizioni
          statali vigenti oggetto di procedure di infrazione  avviate
          dalla Commissione delle  Comunita'  europee  nei  confronti
          della Repubblica italiana; 
          c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare
          l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione
          delle Comunita' europee di cui alle lettere  a)  e  c)  del
          comma 2 dell'art. 1,  anche  mediante  il  conferimento  al
          Governo di delega legislativa; 
          d) disposizioni che autorizzano il Governo  ad  attuare  in
          via  regolamentare  le  direttive,  sulla  base  di  quanto
          previsto dall'art. 11; 
          e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai  trattati
          internazionali conclusi nel quadro delle relazioni  esterne
          dell'Unione europea; 
          f) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel
          rispetto dei  quali  le  regioni  e  le  province  autonome
          esercitano  la  propria  competenza  normativa   per   dare
          attuazione o assicurare l'applicazione di  atti  comunitari
          nelle materie di  cui  all'art.  117,  terzo  comma,  della
          Costituzione; 
          g)  disposizioni   che,   nelle   materie   di   competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province   autonome,
          conferiscono delega al Governo per l'emanazione di  decreti
          legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
          disposizioni comunitarie recepite  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome; 
          h)   disposizioni   emanate   nell'esercizio   del   potere
          sostitutivo  di  cui  all'art.  117,  quinto  comma,  della
          Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
          limiti di cui all'art. 16, comma 3. 
          2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire
          da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione  delle
          disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria  per
          l'anno di riferimento, sono posti  a  carico  dei  soggetti
          interessati, secondo tariffe  determinate  sulla  base  del
          costo effettivo del  servizio,  ove  cio'  non  risulti  in
          contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di  cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche. 
          2-bis. Le entrate derivanti dalle  tariffe  determinate  ai
          sensi del comma 2  sono  attribuite,  nei  limiti  previsti
          dalla  legislazione  vigente,  alle   amministrazioni   che
          effettuano  le  prestazioni   e   i   controlli,   mediante
          riassegnazione ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.».