Art. 6. 
 
    (Modifica all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11). 
 
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11,  dopo
le  parole:  «le  linee  politiche  del  Governo»  sono  inserite  le
seguenti: «, e coordinarle con i pareri espressi dal Parlamento nelle
medesime materie,». 
 
 
          Nota all'art. 6. 
          - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge  24  febbraio
          2005,  n.   11   «Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia al processo  normativo  dell'Unione  europea  e
          sulle procedure di esecuzione degli  obblighi  comunitari),
          come modificato dalla presente legge: 
          «Art.  2  (Comitato  interministeriale   per   gli   affari
          comunitari europei). - 1. Al fine di  concordare  le  linee
          politiche del Governo, e coordinarle con i pareri  espressi
          dal Parlamento nelle  medesime  materie,  nel  processo  di
          formazione  della  posizione   italiana   nella   fase   di
          predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea
          e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di  cui
          alla presente legge, e' istituito presso la Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri il  Comitato  interministeriale  per
          gli affari comunitari europei (CIACE), che e'  convocato  e
          presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o  dal
          Ministro  per  le  politiche   comunitarie   e   al   quale
          partecipano il Ministro degli affari  esteri,  il  Ministro
          per gli  affari  regionali  e  gli  altri  Ministri  aventi
          competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e  delle
          tematiche inseriti all'ordine del giorno. 
          2. Alle riunioni del CIACE, quando  si  trattano  questioni
          che interessano anche le regioni e  le  province  autonome,
          possono  chiedere  di  partecipare  il   presidente   della
          Conferenza dei presidenti delle regioni  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di  regione
          o di provincia autonoma da lui delegato e, per  gli  ambiti
          di  competenza  degli  enti  locali,  i  presidenti   delle
          associazioni rappresentative degli enti locali. 
          3. Il CIACE svolge i  propri  compiti  nel  rispetto  delle
          competenze attribuite dalla Costituzione e dalla  legge  al
          Parlamento, al Consiglio dei  Ministri  e  alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
          4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE  si
          avvale di un comitato tecnico permanente  istituito  presso
          il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato  e
          presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie  o  da
          un suo delegato.  Di  tale  comitato  tecnico  fanno  parte
          direttori  generali  o  alti  funzionari  con   qualificata
          specializzazione in  materia,  designati  da  ognuna  delle
          amministrazioni del Governo. Quando si  trattano  questioni
          che interessano anche le regioni e le province autonome, il
          comitato  tecnico,  integrato  dagli  assessori   regionali
          competenti per le materie in trattazione o  loro  delegati,
          e' convocato e presieduto dal  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie, in accordo con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali, presso la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano. Il  funzionamento  del  CIACE  e  del  comitato
          tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente,  con
          decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e  con
          decreto del Ministro per le politiche comunitarie. 
          4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE,  la  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri   -   Dipartimento   per   il
          coordinamento delle politiche comunitarie  potra'  valersi,
          entro un contingente massimo di venti unita', di  personale
          appartenente alla terza area o  qualifiche  equiparate,  in
          posizione di comando proveniente da altre  amministrazioni,
          al quale si applica la disposizione  di  cui  all'art.  17,
          comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  scelto
          prioritariamente tra coloro che hanno maturato  un  periodo
          di servizio di almeno due anni, o in  qualita'  di  esperto
          nazionale  distaccato  presso  le  istituzioni  dell'Unione
          europea, o presso organismi dell'Unione  europea  ai  sensi
          dell'art. 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
          Nell'ambito  del  predetto  contingente,  il  numero  delle
          unita' di personale viene stabilito entro il 31 gennaio  di
          ogni anno, nel limite  massimo  delle  risorse  finanziarie
          disponibili  presso  la  Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri. 
          5.  Dall'attuazione  del  presente  articolo   non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.».