Art. 7. (Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter e modifiche all'articolo 15-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11) 1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere). - 1. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea ovvero nelle relazioni con altre istituzioni od organi dell'Unione europea tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 nonche' su ogni altro atto o questione relativo all'Unione europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi di cui al comma 1. Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta. 3. Ogni sei mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee trasmette alle Camere una relazione sui profili di cui al comma 2. Art. 4-ter. - (Programma nazionale di riforma). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee assicura la tempestiva consultazione e informazione delle Camere nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione nonche' delle relazioni annuali di attuazione. 2. Il progetto di programma nazionale di riforma e' trasmesso, prima della sua presentazione alla Commissione europea, ai competenti organi parlamentari, che possono formulare osservazioni o adottare atti di indirizzo secondo le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari"; b) il comma 3 dell'articolo 15-bis e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento"; c) al comma 3-bis dell'articolo 15-bis, le parole: "comunica al Parlamento le informazioni relative a tali atti" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Parlamento le informazioni e i documenti piu' significativi relativi a tali atti".
Note all'art. 7. - Si riporta il testo dell'art. 15-bis della citata legge n. 11 del 2005, come modificato dalla presente legge: «Art. 15-bis (Informazione al Parlamento su procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti un elenco, articolato per settore e materia: a) delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee e degli altri organi giurisdizionali dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 234 del Trattato istitutivo della Comunita' europea o dell'art. 35 del Trattato sull'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure di infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonche' sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche europee, trasmette ogni tre mesi alle Camere e alla Corte dei conti informazioni sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario degli atti e delle procedure di cui al comma 1. Nel caso delle procedure di infrazione avviate ai sensi dell'art. 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le informazioni sono trasmesse ogni mese. 3. Nei casi di particolare rilievo o urgenza o su richiesta di una delle due Camere, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee trasmette tempestivamente alle Camere, in relazione a specifici atti o procedure, informazioni e documenti sulle attivita' e sugli orientamenti che il Governo intende assumere e una valutazione dell'impatto sull'ordinamento. 3-bis. Quando uno degli atti della Comunita' europea di cui al comma 1 e' posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento le informazioni e i documenti piu' significativi relativi a tali atti. 3-ter. Le informazioni e i documenti di cui al presente articolo sono trasmessi avvalendosi delle modalita' di cui all'art. 19. 3-quater. Il Governo puo' raccomandare l'uso riservato delle informazioni e dei documenti trasmessi.».