Art. 8.

(Modifica  dell'articolo  15  della  legge 4 febbraio 2005, n. 11, in
             materia di relazioni annuali al Parlamento)

  1.  L'articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  15.  -  (Relazioni  annuali al Parlamento). - 1. Entro il 31
dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione
che indica:
  a)   gli  orientamenti  e  le  priorita'  che  il  Governo  intende
perseguire  nell'anno  successivo  con  riferimento agli sviluppi del
processo  di  integrazione  europea,  ai  profili  istituzionali  e a
ciascuna  politica  dell'Unione  europea,  tenendo  anche conto delle
indicazioni  contenute  nel programma legislativo e di lavoro annuale
della  Commissione  europea e negli altri strumenti di programmazione
legislativa  e  politica  delle  istituzioni dell'Unione. Nell'ambito
degli orientamenti e delle priorita', particolare e specifico rilievo
e'  attribuito  alle  prospettive  e  alle  iniziative  relative alla
politica  estera  e  di  sicurezza  comune  e  alle relazioni esterne
dell'Unione europea;
  b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in
merito  a  specifici progetti di atti normativi dell'Unioneeuropea, a
documenti  di  consultazione  ovvero  ad  atti  preordinati alla loro
formazione,  gia'  presentati o la cui presentazione sia prevista per
l'anno  successivo  nel  programma  legislativo  e  di  lavoro  della
Commissione europea;
  c)   le   strategie   di   comunicazione   del  Governo  in  merito
all'attivita'  dell'Unione  europea  e  alla  partecipazione italiana
all'Unione europea.
  2.  Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi
necessari  per  valutare  la  partecipazione  dell'Italia  all'Unione
europea,  entro  il  31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle
Camere una relazione sui seguenti temi:
  a)  gli  sviluppi  del  processo di integrazione europea registrati
nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attivita' del
Consiglio  europeo  e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea,
alle  questioni  istituzionali,  alla  politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione europea nonche' alle relazioni esterne dell'Unione
europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni  e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La
relazione  reca altresi' l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli
dei  Ministri  dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento,
con   l'indicazione  delle  rispettive  date,  dei  partecipanti  per
l'Italia e dei temi trattati;
  b)  la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione
europea  con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti
la  politica  italiana  nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali
svolti  in  vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione.
La  relazione  reca altresi' l'elenco dei principali atti legislativi
in  corso  di  elaborazione  nell'anno  di riferimento e non definiti
entro l'anno medesimo;
  c)  la  partecipazione  dell'Italia all'attivita' delle istituzioni
dell'Unione  europea  per la realizzazione delle principali politiche
settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e
per  la  pesca;  politica  per  i  trasporti  e le reti transeuropee;
politica  per  la  societa'  dell'informazione e le nuove tecnologie;
politica  per  la  ricerca  e  l'innovazione; politica per lo spazio;
politica  energetica;  politica  per  l'ambiente;  politica  fiscale;
politiche  per  l'inclusione  sociale,  le  pari  opportunita'  e  la
gioventu';  politica del lavoro; politica per la salute; politica per
l'istruzione,  la formazione e la cultura; politiche per la liberta',
sicurezza  e giustizia. La relazione reca altresi' i dati consuntivi,
nonche'  una  valutazione  di  merito  della predetta partecipazione,
anche  in termini di efficienza ed efficacia dell'attivita' svolta in
relazione ai risultati conseguiti;
  d)  l'attuazione  in Italia delle politiche di coesione economica e
sociale,  l'andamento  dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro
utilizzazione,  con  riferimento anche alle relazioni della Corte dei
conti   dell'Unione  europea  per  cio'  che  concerne  l'Italia.  La
relazione  reca  altresi'  una  valutazione  di merito sull'efficacia
delle predette politiche di coesione;
  e)  il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri,
alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonche' alle
osservazioni  della  Conferenza  dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
dei Consigli regionali e delle province autonome;
  f)  l'elenco  e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14,
comma 2.
  3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le
politiche  europee  trasmettono  le  relazioni  di cui ai commi 1 e 2
anche  alla  Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, alla Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  e  alla  Conferenza  dei  presidenti dell'Assemblea, dei
Consigli regionali e delle province autonome".