Art. 2


Interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
                      pace e di stabilizzazione

  1.  Per  iniziative  di  cooperazione  in favore dell'Iraq, Libano,
Pakistan,  Sudan e Somalia volte ad assicurare il miglioramento delle
condizioni  di  vita  della  popolazione  e  dei  rifugiati nei Paesi
limitrofi,   nonche'   il  sostegno  alla  ricostruzione  civile,  e'
autorizzata,  a  decorrere  dal  1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre
2010,  la  spesa di euro 9.300.000 ad integrazione degli stanziamenti
di  cui  alla  legge  26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla
Tabella  C  allegata  alla  legge  23  dicembre  2009,  n. 191 (legge
finanziaria  2010),  nonche'  la  spesa  di  euro  1.000.000  per gli
interventi  previsti  dalla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre
aree  e  territori.Nell'ambito  del predetto stanziamento il Ministro
degli  affari  esteri,  con  proprio decreto, puo' destinare risorse,
fino  ad  un massimo del 15 per cento, per iniziative di cooperazione
in  altre  aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessita' di
intervento, nel periodo di vigenza del presente decreto.
  2.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre  2010,  la  spesa  di  euro  500.000  per  la partecipazione
italiana  al  Fondi  fiduciario  della NATO destinati alla formazione
della  polizia federale irachena e alla lotta alla pirateria al largo
delle coste somale.
  3.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre  2010,  la  spesa  di  euro  600.000  per  l'erogazione  del
contributo  italiano al Tribunale Speciale delle Nazioni Unite per il
Libano
  4.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre   2010,   la   spesa  di  euro  594.182  per  assicurare  la
partecipazione  dell'Italia  alle  operazioni  civili di mantenimento
della  pace  e  di  diplomazia  preventiva,  nonche'  ai  progetti di
cooperazione  dell'Organizzazione  per la Sicurezza e la Cooperazione
in Europa (OSCE).
  5.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre  2010,  la  spesa  di  euro  11.706.125 per gli interventi a
sostegno  della  stabilizzazione  in  Yemen  e  la prosecuzione degli
interventi  operativi  di  emergenza e di sicurezza per la tutela dei
cittadini  e degli interessi italiani nei territori bellici e ad alto
rischio.   Al   personale   inviato   in  missione  in  Iraq  per  la
realizzazione   delle   attivita'   di  cui  al  presente  comma,  e'
corrisposta  l'indennita' di missionedi cui al regio decreto 3 giugno
1926,  n.  941,  nella  misura  intera incrementata del 30 per cento,
calcolata  sulla  diaria  prevista con riferimento ad Arabia Saudita,
Emirati Arabi Uniti e Oman.
  6.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  e delle iniziative a
sostegno  dei  processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in
Africa sub sahariana e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2010 e
fino  al 31 dicembre 2010, la spesa di euro 2.400.000 ad integrazione
degli  stanziamenti  gia'  assegnati per l'anno 2010 per l'attuazione
della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
  7.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre   2010,   la   spesa  di  euro  886.244  per  assicurare  la
partecipazione italiana alle iniziative PSDC (ex PESD).
  8.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre  2010,  la  spesa di euro 214.000 per l'invio in missione di
personale   di  ruolo  presso  le  Ambasciate  d'Italia  in  Baghdad,
Islamabad   e   Kabul.   Ai   predetti   funzionari   e'  corrisposta
un'indennita', senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento
di  quella  determinata  ai  sensi  dell'articolo 171 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni.  In  deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, al personale in
servizio  presso  le sedi in Afghanistan, Iraq e Pakistan spetta ogni
sei  mesi il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in
Italia  anche  per  i  familiari  a  carico.  Il  relativo diritto e'
acquisito   dopo   quattro  mesi,  ancorche'  i  viaggi  siano  stati
effettuati precedentemente.
  9.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31
dicembre  2010,  la  spesa  di  euro 439.800 per la partecipazione di
personale   del   Ministero   degli  affari  esteri  alle  operazioni
internazionali  di  gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e
gli  Uffici  dei  Rappresentanti  Speciali  dell'Unione  europea.  Ai
predetti  funzionari  e'  corrisposta  un'indennita', detratta quella
eventualmente    concessa   dall'Organizzazione   internazionale   di
riferimento  e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento
di  quella  determinata  ai  sensi  dell'articolo 171 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni.  Per  incarichi  presso  il  contingente  italiano  in
missioni  internazionali,  l'indennita' non puo' comunque superare il
trattamento  attribuito  per la stessa missione all'organo di vertice
del predetto contingente. E' altresi' autorizzata, a decorrere dal 1°
luglio  e  fino  al  31  dicembre 2010, la spesa di euro 31.200 per i
viaggi  di  servizio,  ai  sensi  dell'articolo  186  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n. 18, e successive
modificazioni,  del  personale  del  Ministero degli affari esteri in
servizio presso gli uffici situati in Afghanistan , Iraq e Pakistan.
  10.   Per  attuare  il  coordinamento  delle  politiche  dei  Paesi
partecipanti  all'Iniziativa  Adriatica  Ionica (IAI), finalizzate al
rafforzamento della cooperazione regionale nell'area, e' autorizzata,
a  decorrere  dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010, la spesa
di  euro  300.000  per  la  partecipazione  italiana,  anche mediante
l'istituzione  di  una  Fondazione di diritto privato, alle attivita'
del Segretariato Permanente dell'Iniziativa con sede in Ancona.