Art. 3


                       Regime degli interventi

  1.  Per  assicurare  il  necessario coordinamento delle attivita' e
l'organizzazione  degli  interventi  e  delle  iniziative  di  cui al
presente Capo, il Ministro degli affari esteri, con propri decreti di
natura  non  regolamentare,  provvede  alla costituzione di strutture
operative   temporanee  nell'ambito  degli  stanziamenti  di  cui  al
presente Capo.
  2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente Capo,
il  Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato,  nei  casi  di
necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale
dello Stato.
  3.  Al  personale  di  cui  all'articolo 16 della legge 26 febbraio
1987,  n.  49,  inviato  in  breve  missione  per  le  attivita' e le
iniziative  di cui all'articolo 1 e 2, e' corrisposta l'indennita' di
missione  di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura
intera  incrementata  del  trenta  per  cento, calcolata sulla diaria
prevista  con  riferimento  ad  Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman.  Il  Ministero  degli  Affari esteri, nei limiti degli ordinari
stanziamenti  di  bilancio per il funzionamento delle Unita' tecniche
di  cui  all'articolo  13  della  legge  26  febbraio  1987, n. 49,e'
autorizzato  a  sostenere  le spese di vitto ed alloggio strettamente
indispensabili  per il personale inviato in missione nei Paesi di cui
all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, che per motivi di
sicurezza  debba  essere alloggiato in locali comunque a disposizione
dell'Amministrazione.
  4.Per  quanto  non  diversamente  previsto,  alle  attivita' e alle
iniziative  di cui al presente Capo si applicano l'articolo 57, commi
6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture,  di  cui  al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive  modificazioni,  nonche'  l'articolo  3,  commi  1  e 5, e
l'articolo  4,  comma  2,  del  decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
  5.  Per  le  finalita',  nei  limiti  temporali e nell'ambito delle
risorse  di  cui  all'articolo 1 e all'articolo 2, il Ministero degli
affari esteri puo' conferire incarichi temporanei di consulenza anche
ad  enti e organismi specializzati, nonche' a personale estraneo alla
pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita' e
stipulare  contratti  di collaborazione coordinata e continuativa, in
deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 1, commi 9, 56 e 187,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3,
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' in deroga
alle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 36 del decreto
legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli
incarichi   sono   affidati,  nel  rispetto  del  principio  di  pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna,  a persone di nazionalita' locale,
ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi, a condizione che il
Ministero  degli  affari esteri abbia escluso che localmente esistano
le professionalita' richieste.
  6.  Nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'articolo  1, comma 1,
all'articolo  2,  comma  1, nonche' dei residui degli stanziamenti di
cui all'articolo 01, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12,
all'articolo  1,  comma  1,  della  legge  3  agosto  2009, n. 108 ed
all'articolo  1,  comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197,
ed  agli  articoli  1,  comma  1,  e  all'articolo  2,  comma  1, del
decreto-legge  1°  gennaio  2010 n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 5 marzo 2010, n. 30, sono convalidati gli atti adottati,
le  attivita'  svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009
fino  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, conformi
alla disciplina contenuta nel presente articolo .
  7.  L'articolo  01, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
209,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n.
12,  si interpreta nel senso che le somme ivi previste, non impegnate
entro   il  30  giugno  2009,  possono  essere  impegnate  nel  corso
dell'intero esercizio finanziario 2009 e di quello successivo.
  8.  Ai residui non impegnati degli stanziamenti di cui all'articolo
01,  comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, dall'articolo
1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 108, dall'articolo 1, comma
1,  del  decreto-legge  4  novembre  2009,  n.  152  , convertito con
modificazioni,  dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197 e dagli articoli
1,  comma  1,  e  2,  comma  1,  del  decreto-legge  1° gennaio 2010,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si
applicano i commi 6 e 7 del presente articolo.
  9.  Le  somme di cui all'articolo 1 e all'articolo 2 possono essere
impegnate  nel corso dell'intero esercizio finanziario 2010 e, se non
impegnate nell'esercizio di competenza, in quello successivo.
  10.  Alle  spese  previste  all'articolo  1 e all'articolo 2 non si
applica l'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
  11.   L'organizzazione   delle  attivita'  di  coordinamento  degli
interventi  di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, e' definita con uno o
piu'  decreti  di  natura non regolamentare del Ministro degli affari
esteri, con il quale sono stabilite:
    a)  le modalita' di organizzazione e svolgimento della missione e
di  raccordo  con le autorita' e le strutture amministrative locali e
di Governo;
    b)  l'istituzione  e  la  composizione, presso il Ministero degli
affari  esteri,  di  una  apposita  struttura  ("Task Force"), con il
compito di individuare, gestire e coordinare gli interventi;
   c) l'istituzione di un comitato di controllo degli interventi.
  12.  I  contratti  degli  esperti  di cui all'articolo 16, comma 1,
lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in scadenza il
31  dicembre 2010, sono prorogati di dodici mesi. In ogni caso non si
procede  alla  proroga  dei rapporti contrattuali oltre il compimento
del 67° anno di eta'.
  13.  Ai  fini della disciplina dei contratti di cui al comma 12, da
stipulare ai sensi dell'articolo 1, comma 01, del decreto legislativo
6  settembre  2001,  n.  368,  si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro   degli   affari   esteri,   di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,   previo   parere  del  Comitato
direzionale  di  cui  all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1987, n.
49.