Art. 2 
 
 
                          Commissione terza 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  26
giugno 1967, n. 458, entro 180  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, sulla base di indirizzi e criteri  formulati  dalla
Regione  o  dalla  Provincia  autonoma  di  appartenenza,   l'Azienda
sanitaria  sede  del  Centro  trapianti  o  il  Centro  regionale  di
riferimento per i trapianti nomina una commissione di  esperti  sulle
problematiche correlate al trapianto da donatore vivente, di  seguito
«Commissione  terza».  I  componenti  della  Commissione  terza  sono
estranei rispetto alla equipe trapiantologica. 
  2. L'Azienda sanitaria o il Centro regionale di riferimento  per  i
trapianti  puo'  avvalersi,  previo  apposito  accordo  o   esplicita
convenzione,  della  collaborazione  di   una   «Commissione   terza»
istituita presso altra Azienda sanitaria della stessa regione  ovvero
di altra regione. 
  3. Le funzioni attribuite alla «Commissione terza» sono finalizzate
a verificare che i riceventi e i potenziali  donatori  abbiano  agito
secondo i principi del consenso informato, libero e  consapevole,  ed
abbiano inoltre ricevuto tutte le informazioni  relative  al  proprio
caso clinico, ai fattori di rischio  e  alle  reali  possibilita'  di
successo offerte dal trapianto da donatore cadavere e  dal  trapianto
da donatore vivente, anche in termini di sopravvivenza dell'organo  e
del paziente. La Commissione  terza  vigila,  altresi',  al  fine  di
prevenire i rischi di commercializzazione di organi o di  coercizione
nella donazione, nel rispetto delle linee guida disposte  dal  Centro
nazionale trapianti. Verifica inoltre, l'esistenza di consanguineita'
con il ricevente o, in assenza di consanguineita', di legame di legge
o affettivo. 
  4. La commissione terza e' composta da almeno 2 membri scelti tra: 
    i coordinatori locali di  cui  all'articolo  12  della  legge  1°
aprile 1999, n. 91; 
    il   personale   afferente   ai   coordinamenti   regionali    ed
interregionali di cui all'articolo 11 della legge 1° aprile 1999,  n.
91; 
    specialisti in medicina legale esperti in attivita'  relative  al
trapianto o  medici  di  direzione  sanitaria  con  esperienza  nelle
attivita' trapiantologiche; 
    laureati  in  psicologia  o  specialisti   in   psichiatria   con
esperienza nelle attivita' trapiantologiche.