Art. 5 
 
 
                               Flussi 
 
  1. I Centri di trapianto autorizzati comunicano al Centro regionale
e  al  Centro  interregionale  di  riferimento  le  segnalazioni   di
potenziali donatori, di potenziali riceventi il trapianto di organo o
parte di organo da donatore vivente, l'evento  trapianto,  nonche'  i
controlli successivi dei donatori e  dei  pazienti  trapiantati,  gli
eventuali  eventi  avversi  e  patologie  rilevanti  conseguenti   al
prelievo e al trapianto. 
  2. Il Centro regionale e il Centro  interregionale  di  riferimento
raccolgono i dati relativi ai controlli  successivi  del  donatore  a
breve, medio e lungo termine e  li  comunicano  al  Centro  nazionale
trapianti che ne cura l'inserimento  nel  Registro  nazionale  per  i
trapianti da donatore vivente al fine di disporre  di  una  rigorosa,
puntuale e documentata conoscenza  degli  esiti  della  donazione  in
termini di morbilita' e mortalita', in relazione anche a rischi  noti
o emergenti cui e' esposto il donatore.