Art. 10. 
 
(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992  e
all'articolo 7 della legge 8 agosto  1991,  n.  264,  in  materia  di
         estratto dei documenti di circolazione o di guida) 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo n.  285  del
1992 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La ricevuta rilasciata dalle imprese  di  consulenza  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato
ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per  trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere  riportata  lo  stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle  predette  imprese.  Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta
giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero  il
documento conseguente all'operazione cui si  riferisce  la  ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per  la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni». 
  2. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: «, quando» fino a: «rilasciano» sono
sostituite dalle  seguenti:  «procede  al  ritiro  del  documento  di
circolazione del mezzo di trasporto o del documento  di  abilitazione
alla guida per gli adempimenti di competenza e rilascia»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
da emanare entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono riviste le caratteristiche della  ricevuta
rilasciata dalle imprese di  consulenza  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come modificato dal comma
2 del presente articolo, e sono dettate le regole tecniche per il suo
rilascio. 
 
 
          Note all'articolo 10 
            - Si riporta il comma 2 dell'articolo 92 del  decreto  n.
          285 del 1992, come modificato dalla presente legge: 
            2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza  ai
          sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto  1991,
          n.  264,  e  successive   modificazioni,   sostituisce   il
          documento ad esse consegnato ovvero l'estratto  di  cui  al
          comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla  data
          di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel
          registro giornale tenuto  dalle  predette  imprese.  Queste
          devono  porre  a  disposizione  dell'interessato,  entro  i
          predetti trenta giorni, l'estratto di cui al  comma  1  del
          presente   articolo   ovvero   il   documento   conseguente
          all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale  ricevuta
          non e' rinnovabile ne' reiterabile  ed  e'  valida  per  la
          circolazione  nella  misura  in  cui   ne   sussistano   le
          condizioni. 
            - Si riporta l'articolo 7 della legge 8 agosto  1991,  n.
          264, recante Disciplina dell'attivita' di consulenza per la
          circolazione dei mezzi di trasporto. 
            Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21  agosto  1991,  n.
          195, come modificato dalla presente legge: 
            7. Ricevute di consegna del documento di circolazione del
          mezzo di trasporto o del  documento  di  abilitazione  alla
          guida. 
            1.  L'impresa  o  la  societa'  di  consulenza   per   la
          circolazione dei mezzi di trasporto, procede al ritiro  del
          documento di circolazione del  mezzo  di  trasporto  o  del
          documento di abilitazione alla guida per gli adempimenti di
          competenza e rilascia all'interessato una ricevuta conforme
          a modello approvato dal Ministro dei trasporti, con proprio
          decreto, entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.