Art. 13. 
 
(Modifica all'articolo 95 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in
          materia di duplicato della carta di circolazione) 
 
  1. All'articolo 95, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 285 del
1992, dopo le parole:  «carta  di  circolazione,»  sono  inserite  le
seguenti:  «anche  con  riferimento  ai  duplicati  per  smarrimento,
deterioramento o distruzione dell' originale,». 
 
 
          Note all'articolo 13. 
            - Si riporta  il  testo  dell'articolo  95,  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, come modificato dalla  presente
          legge: 
            95.  Carta  provvisoria  di  circolazione,  duplicato  ed
          estratto della carta di circolazione 
            1. Qualora il rilascio della carta  di  circolazione  non
          possa avvenire contestualmente  al  rilascio  della  targa,
          l'ufficio  competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  all'atto  della  immatricolazione  del  veicolo,
          rilascia  la  carta  provvisoria  di   circolazione   della
          validita' massima di novanta giorni. 
            1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
          con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il
          rilascio, attraverso il proprio  sistema  informatico,  del
          duplicato  delle   carte   di   circolazione,   anche   con
          riferimento ai duplicati per smarrimento, deterioramento  o
          distruzione dell'originale, con l'obiettivo  della  massima
          semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
          dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 . 
            2. (soppresso) 
            3. (soppresso) 
            4. (soppresso) 
            5. (soppresso) 
            6. Chiunque circola con un veicolo per il quale  non  sia
          stata rilasciata la carta provvisoria  di  circolazione  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 78 a euro 311. Dalla violazione  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo
          del veicolo fino al rilascio della carta  di  circolazione,
          secondo le norme di cui al capo I, sezione II,  del  titolo
          VI.