Art. 18. 
 
(Modifica all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285  del  1992,
               in materia di limitazioni nella guida) 
 
  1. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n.  285
del 1992, le parole: «superiore a 50 kw/t. La limitazione di  cui  al
presente comma  non  si  applica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di
cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite  di  potenza
massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non  si
applicano». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  117  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente  di  guida  di
categoria  B  rilasciata  a  decorrere  dal  centottantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  3. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 agosto  2007,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  ottobre  2007,  n.
160, e successive modificazioni, e' abrogato. 
 
 
          Note all'art. 18. 
            - Si riporta il testo del comma 2-bis  dell'articolo  117
          del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  modificato
          dalla presente legge: 
            2-bis. Ai titolari di patente di guida  di  categoria  B,
          per il primo anno dal rilascio non e' consentita  la  guida
          di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita  alla
          tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
          M1, ai fini di cui al  precedente  periodo  si  applica  un
          ulteriore limite di  potenza  massima  pari  a  70  kW.  Le
          limitazioni di cui al presente comma non  si  applicano  ai
          veicoli  adibiti   al   servizio   di   persone   invalide,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la  persona
          invalida sia  presente  sul  veicolo.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  120  del  presente  codice,   alle
          persone destinatarie del divieto di  cui  all'articolo  75,
          comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida.