Art. 19.

(Modifiche  all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in  materia  di  requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
                       abilitativi alla guida)

  1.  Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del
1992,  le  parole  da:  "nonche'"  fino  alla  fine  del  comma  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "nonche'  i  soggetti  destinatari  dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma
1,  lettera  f),  del  medesimo  testo  unico  di  cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida
le  persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di
condanna   per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma  2
dell'articolo  222,  la  revoca  della  patente  ai  sensi del quarto
periodo del medesimo comma".
  2.  Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del
1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo,  le  parole: "al comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "al primo periodo del comma 1";
    b)  al  secondo  periodo,  le parole: "dal medesimo comma 1" sono
sostituite dalle seguenti: "al primo periodo del medesimo comma 1".
 
          Note all'art. 19. 
            Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  120  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati  dalla
          presente legge: 
            120. Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli
          abilitativi di cui all'articolo 116. 
            1.  Non  possono  conseguire  la  patente  di  guida,  il
          certificato di abilitazione professionale per la  guida  di
          motoveicoli e il certificato di  idoneita'  alla  guida  di
          ciclomotori i delinquenti  abituali,  professionali  o  per
          tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure
          di  sicurezza  personali  o  alle  misure  di   prevenzione
          previste  dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,   ad
          eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31
          maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i  reati  di
          cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,
          fatti salvi gli  effetti  di  provvedimenti  riabilitativi,
          nonche' i soggetti destinatari  dei  divieti  di  cui  agli
          articoli 75, comma  1,  lettera  a),  e  75-bis,  comma  1,
          lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 309 del 1990  per  tutta  la
          durata  dei  predetti  divieti.  Non   possono   di   nuovo
          conseguire la  patente  di  guida  le  persone  a  cui  sia
          applicata per la seconda volta, con  sentenza  di  condanna
          per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma   2
          dell'articolo 222, la revoca della  patente  ai  sensi  del
          quarto periodo del medesimo comma. 
            Si riporta il testo del comma  2  dell'articolo  120  del
          decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificati  dalla
          presente legge: 
            2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma
          1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  n.  309  del  1990,  se   le
          condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1
          del presente articolo intervengono in  data  successiva  al
          rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di
          guida, del certificato di abilitazione professionale per la
          guida di motoveicoli e del certificato  di  idoneita'  alla
          guida di ciclomotori. La revoca non puo' essere disposta se
          sono trascorsi piu' di tre anni dalla data di  applicazione
          delle misure di prevenzione, o di quella del  passaggio  in
          giudicato della sentenza di condanna per i  reati  indicati
          al primo periodo del medesimo comma 1.