Art. 21. 
 
(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
in materia di procedure di rinnovo  di  validita'  della  patente  di
                               guida) 
 
  1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285  del
1992 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «un  tagliando  di  convalida  da
apporre sulla  medesima  patente  di  guida»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del
nuovo termine di validita'»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «ogni  certificato  medico  dal
quale risulti che il titolare e' in possesso dei requisiti  fisici  e
psichici prescritti per la conferma della validita'» sono  sostituite
dalle seguenti:  «i  dati  e  ogni  altro  documento  utile  ai  fini
dell'emissione del duplicato  della  patente  di  cui  al  precedente
periodo»; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il titolare  della
patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla
distruzione della patente scaduta di validita'». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabiliti  i  contenuti  e  le  procedure  della
comunicazione del rinnovo di validita' della patente, di cui al comma
5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come  da
ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  3. Le disposizioni  del  comma  5  dell'articolo  126  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di cui al comma 2. 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
 
 
          Note all'articolo 21 
            -Il testo del  comma  5  dell'articolo  126  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            5.  La  validita'  della  patente   e'   confermata   dal
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri,  che  trasmette  per  posta  al  titolare  della
          patente di guida un duplicato della patente  medesima,  con
          l'indicazione del nuovo termine di validita'.  A  tal  fine
          gli uffici da cui dipendono i sanitari  indicati  nell'art.
          119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio
          del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel termine  di
          cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione  della
          visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai  fini
          dell'emissione  del  duplicato  della  patente  di  cui  al
          precedente periodo. Analogamente procedono  le  commissioni
          di cui all'art. 119, comma 4, nonche' i  competenti  uffici
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei casi
          di cui all'art. 119, comma 5. Non possono essere sottoposti
          alla visita medica i conducenti che non dimostrano,  previa
          esibizione delle ricevute, di aver effettuato i  versamenti
          in conto corrente  postale  degli  importi  dovuti  per  la
          conferma di validita' della patente di guida. Il  personale
          sanitario che effettua la visita e' responsabile in  solido
          dell'omesso pagamento. La ricevuta  andra'  conservata  dal
          titolare della patente per  il  periodo  di  validita'.  Il
          titolare della patente, dopo aver  ricevuto  il  duplicato,
          deve provvedere alla distruzione della patente  scaduta  di
          validita'.