Art. 22. 
 
(Modifiche all'articolo 126-bis e all'allegata tabella  dei  punteggi
del decreto legislativo n. 285 del 1992,  in  materia  di  patente  a
     punti, e disposizioni in materia di corsi di guida sicura) 
 
  1. All'articolo 126-bis del decreto legislativo  n.  285  del  1992
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, dopo le parole: «recuperare 9 punti.» e'  inserito
il seguente periodo: «La riacquisizione di punti avviene all'esito di
una prova di esame»; 
    b) al comma 6, le parole: «A tale fine,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Al  medesimo  esame  deve  sottoporsi  il  titolare  della
patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una
perdita di almeno cinque punti, commetta  altre  due  violazioni  non
contestuali,  nell'arco  di  dodici  mesi  dalla  data  della   prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno  cinque
punti. Nelle ipotesi di cui  ai  periodi  precedenti,»  ed  il  terzo
periodo e' soppresso; 
    c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «6-bis. Per le violazioni penali  per  le  quali  e'  prevista  una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida,  il  cancelliere
del giudice che ha pronunciato la  sentenza  o  il  decreto  divenuti
irrevocabili ai sensi  dell'articolo  648  del  codice  di  procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia  autentica
all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal  ricevimento  ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida». 
  2. I programmi e le modalita' di effettuazione della prova di esame
di cui al comma 4 dell'articolo 126-bis del  decreto  legislativo  n.
285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono
stabiliti con apposito decreto del Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti da adottare entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  3. Alla tabella dei  punteggi  allegata  all'articolo  126-bis  del
decreto legislativo n.  285  del  1992  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al capoverso «Art. 142», le parole: «Comma 8- 5» e «Commi 9  e
9-bis -10» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Comma 8
- 3», «Comma 9 - 6» e «Comma 9-bis - 10»; 
    b) al capoverso «Art. 174», le parole: «Comma 4 - 2», «Comma 5  -
2» e «Comma 7 - 1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Comma 5 per  violazione  dei  tempi  di  guida  -  2;  Comma  5  per
violazione dei tempi di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma  7  primo
periodo - 1; Comma 7 secondo periodo - 3; Comma 7 terzo  periodo  per
violazione dei tempi  di  guida  -  2;  Comma  7  terzo  periodo  per
violazione dei tempi di riposo - 5» e «Comma 8 - 2»; 
    c) al capoverso «Art. 176», le  parole:  «Comma  19  -  10»  sono
soppresse; 
    d) al capoverso «Art. 178», le parole: «Comma 3 - 2» e «Comma 4 -
1» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:  «Comma  5  per
violazione dei tempi di guida - 2; Comma 5 per violazione  dei  tempi
di riposo - 5», «Comma 6 - 10», «Comma 7 primo periodo - 1;  Comma  7
secondo periodo - 3; Comma 7 terzo periodo per violazione  dei  tempi
di guida - 2; Comma 7 terzo  periodo  per  violazione  dei  tempi  di
riposo -5» e «Comma 8 - 2»; 
    e) dopo il capoverso «Art. 186» e' inserito  il  seguente:  «Art.
186-bis - Comma 2 -5»; 
    f) dopo il capoverso «Art. 187» e' inserito  il  seguente:  «Art.
188 - Comma 4 - 2»; 
    g) al capoverso «Art. 191», le parole: «Comma 1 - 5», «Comma 2  -
2» e «Comma 3 - 5» sono sostituite, rispettivamente, dalle  seguenti:
«Comma 1 - 8», «Comma 2 - 4» e «Comma 3 - 8» e le parole: «Comma 4  -
3» sono soppresse; 
    h)  all'ultimo  capoverso  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni  di  una
norma di comportamento da cui derivi la  decurtazione  del  punteggio
determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti». 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
sulla base delle risultanze di un'apposita attivita' di studio  e  di
sperimentazione, sono disciplinati i corsi di guida sicura  avanzata,
con particolare riferimento ai requisiti di  idoneita'  dei  soggetti
che  tengono  i  corsi,  ai  relativi  programmi,  ai  requisiti   di
professionalita' dei docenti e di idoneita' delle attrezzature.  Sono
altresi' individuate le disposizioni del decreto legislativo  n.  285
del 1992, che prevedono la decurtazione  di  punteggio  relativamente
alla patente di guida, in relazione alle quali la frequenza dei corsi
di guida sicura avanzata e' utile al recupero fino ad un  massimo  di
cinque punti. 
  5.  All'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   comma   4
l'amministrazione  competente  provvede  nell'ambito  delle   risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Le disposizioni di cui al capoverso «Art. 186-bis» della tabella
dei punteggi allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo n.
285 del 1992, introdotte dalla lettera e) del comma  3  del  presente
articolo, entrano in vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
 
 
          Note all'articolo 22 
            - l'articolo 126-bis del decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, Nuovo codice della  strada,  come  modificato
          dalla presente legge,cosi' recita: 
            126-bis. Patente a punti. 
            1. All'atto del rilascio della patente  viene  attribuito
          un punteggio  di  venti  punti.  Tale  punteggio,  annotato
          nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida  di  cui
          agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura
          indicata  nella   tabella   allegata,   a   seguito   della
          comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di
          una delle norme  per  le  quali  e'  prevista  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          ovvero di una tra le  norme  di  comportamento  di  cui  al
          titolo V, indicate nella  tabella  medesima.  L'indicazione
          del punteggio relativo ad ogni  violazione  deve  risultare
          dal verbale di contestazione. 
            1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente  piu'
          violazioni delle norme di cui al  comma  1  possono  essere
          decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del
          presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista
          la sospensione o la revoca della patente. 
            2. L'organo da cui dipende l'agente che ha  accertato  la
          violazione che comporta la perdita  di  punteggio,  ne  da'
          notizia,  entro  trenta  giorni  dalla  definizione   della
          contestazione  effettuata,  all'anagrafe  nazionale   degli
          abilitati alla guida. La contestazione si intende  definita
          quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa pecuniaria o siano conclusi  i  procedimenti
          dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
          siano decorsi i termini per la proposizione  dei  medesimi.
          Il  predetto  termine  di  trenta  giorni   decorre   dalla
          conoscenza da parte dell'organo  di  polizia  dell'avvenuto
          pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
          proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
          dell'esito dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione  deve
          essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
          responsabile  della  violazione;  nel   caso   di   mancata
          identificazione di questi,  il  proprietario  del  veicolo,
          ovvero altro obbligato in  solido  ai  sensi  dell'articolo
          196, deve fornire all'organo di polizia che procede,  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  notifica  del  verbale  di
          contestazione,  i  dati  personali  e  della  patente   del
          conducente al momento  della  commessa  violazione.  Se  il
          proprietario del veicolo risulta una persona giuridica,  il
          suo legale rappresentante o un suo  delegato  e'  tenuto  a
          fornire  gli  stessi  dati,  entro   lo   stesso   termine,
          all'organo di polizia  che  procede.  Il  proprietario  del
          veicolo,  ovvero  altro  obbligato  in  solido   ai   sensi
          dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
          omette,  senza  giustificato  e  documentato   motivo,   di
          fornirli  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una  somma  da  euro  263  a  euro  1.050.  La
          comunicazione al Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri
          avviene per via telematica. 
            3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e'  comunicata  agli
          interessati dall'anagrafe nazionale  degli  abilitati  alla
          guida. Ciascun conducente puo' controllare in  tempo  reale
          lo stato della propria patente con  le  modalita'  indicate
          dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 
            4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e  purche'  il
          punteggio non  sia  esaurito,  la  frequenza  ai  corsi  di
          aggiornamento,  organizzati  dalle  autoscuole  ovvero   da
          soggetti  pubblici  o  privati  a  cio'   autorizzati   dal
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,   consente   di
          riacquistare sei punti. Per i titolari  di  certificato  di
          abilitazione professionale e unitamente di  patente  B,  C,
          C+E,  D,  D+E,  la  frequenza   di   specifici   corsi   di
          aggiornamento  consente   di   recuperare   9   punti.   La
          riacquisizione di punti avviene all'esito di una  prova  di
          esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso  deve
          essere  trasmesso  all'ufficio  del  Dipartimento   per   i
          trasporti  terrestri   competente   per   territorio,   per
          l'aggiornamento  dell'anagrafe  nazionale  dagli  abilitati
          alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti sono stabiliti  i  criteri  per  il  rilascio
          dell'autorizzazione,  i  programmi  e   le   modalita'   di
          svolgimento dei corsi di aggiornamento. 
            5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio  di  cui
          al comma 6, la mancanza, per il periodo  di  due  anni,  di
          violazioni di una norma di comportamento da cui  derivi  la
          decurtazione del punteggio,  determina  l'attribuzione  del
          completo punteggio iniziale,  entro  il  limite  dei  venti
          punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
          mancanza, per il periodo di due anni, della  violazione  di
          una norma di comportamento da cui  derivi  la  decurtazione
          del punteggio, determina l'attribuzione di  un  credito  di
          due punti, fino a un massimo di dieci punti. 
            6. Alla perdita totale del punteggio, il  titolare  della
          patente deve sottoporsi all'esame di idoneita'  tecnica  di
          cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi  il
          titolare della patente che, dopo la  notifica  della  prima
          violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti,
          commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di
          dodici  mesi  dalla  data  della  prima   violazione,   che
          comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti.
          Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti,  l'ufficio  del
          Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  competente  per
          territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale  degli
          abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
          guida. Qualora il titolare della patente non si  sottoponga
          ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica
          del provvedimento di revisione,  la  patente  di  guida  e'
          sospesaa  tempo  indeterminato  con  atto  definitivo,  dal
          competente  ufficio  del  Dipartimento  per   i   trasporti
          terrestri,  la  navigazione  ed  i  sistemi  informativi  e
          statistici. Il provvedimento di sospensione  e'  notificato
          al titolare della patente a cura degli  organi  di  polizia
          stradale di cui all'articolo 12, che provvedono  al  ritiro
          ed alla conservazione del documento . 
            6-bis. Per le violazioni penali per le quali e'  prevista
          una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il
          cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il
          decreto divenuti irrevocabili ai  sensi  dell'articolo  648
          del codice di procedura penale,  nel  termine  di  quindici
          giorni,   ne   trasmette   copia    autentica    all'organo
          accertatore, che entro trenta giorni dal ricevimento ne da'
          notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 
            - La tabella dei  punteggi  allegata  all'articolo126-bis
          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  Nuovo
          codice della strada, come modificato dalla presente  legge,
          cosi' recita: 
            Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis 

         Parte di provvedimento in formato grafico

            Per le patenti rilasciate successivamente al  1°  ottobre
          2003 a soggetti  che  non  siano  gia'  titolari  di  altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente  tabella,  per  ogni  singola   violazione,   sono
          raddoppiati qualora le violazioni siano  commesse  entro  i
          primi tre anni dal rilascio Per gli  stessi  tre  anni,  la
          mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui
          derivi   la   decurtazione    del    punteggio    determina
          l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5,
          di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.