Art. 24. (Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e all'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, in materia di sanzioni per i titolari di patenti di guida rilasciate da uno Stato estero) 1. Il comma 6 dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e' sostituito dai seguenti: «6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. 6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116». 2. All'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nel quale non vige il sistema della patente a punti» sono soppresse; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni». 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo l'amministrazione competente provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Note all'articolo 24 - l'articolo 136 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, come modificato dalla presente legge,cosi' recita: 136.Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunita' europea. 1. I titolari di patente in corso di validita', rilasciata da uno Stato membro della Comunita' economica europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere, a richiesta e dietro consegna della suddetta patente, la patente di guida delle stesse categorie per le quali e' valida la loro patente senza sostenere l'esame di idoneita' di cui all'art. 121. La patente sostituita e' restituita, da parte dell'autorita' italiana che ha rilasciato la nuova patente, all'autorita' dello Stato membro che l'ha rilasciata. Le stesse disposizioni si applicano per il certificato di abilitazione professionale, senza peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo a se' stante. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a condizione di reciprocita', anche ai titolari di patenti di guida rilasciate da Paesi non comunitari, fatto salvo quanto stabilito in accordi internazionali. 3. Il rilascio di patente in sostituzione di una patente di altro Stato avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici e morali stabiliti rispettivamente dagli articoli 119 e 120. Il controllo dei requisiti psichici e fisici avviene a norma dell'art. 126, comma 5. 4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici non e' richiesto qualora si dimostri che il rilascio della patente da sostituire, emessa da uno Stato membro della Comunita' europea, e' stato subordinato al possesso di requisiti psichici e fisici equivalenti a quelli previsti dalla normativa vigente. In questa ipotesi alla nuova patente non puo' essere accordata una validita' che vada oltre il termine stabilito per la patente da sostituire. 5. Nel caso in cui e' richiesta la sostituzione, ai sensi dei precedenti commi, di patente rilasciata da uno Stato estero, gia' in sostituzione di una precedente patente italiana, e' rilasciata una nuova patente di categoria non superiore a quella originaria, per ottenere la quale il titolare sostenne l'esame di idoneita'. 6. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con patente rilasciata da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 13 e 18 dell'articolo 116. 6-bis. A coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, pur essendo muniti di patente di guida valida, guidano con certificato di abilitazione professionale, con carta di qualificazione del conducente o con un altro prescritto documento abilitativo rilasciato da uno Stato estero non piu' in corso di validita' si applicano le sanzioni previste dai commi 15 e 17 dell'articolo 116. 7. A coloro che, avendo acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, guidano con patente o altro necessario documento abilitativo, rilasciati da uno Stato estero, scaduti di validita', ovvero a coloro che, trascorso piu' di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidano con i documenti di cui sopra in corso di validita', si applicano le sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta di validita' - l'articolo 6-ter del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 6-ter.Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero. 1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi. 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme previste dall'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'articolo 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto