Art. 25. 
  
(Modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del  1992,
                 in materia di limiti di velocita') 
  
  1. All'articolo 142 del decreto legislativo n. 285  del  1992  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole:  «di  marcia,»  sono  inserite  le
seguenti: «dotate di apparecchiature  debitamente  omologate  per  il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,»; 
    b) al comma 9, le parole da: «da euro 370 a euro 1.458» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da euro  500  a  euro
2.000.  Dalla  violazione   consegue   la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente di  guida  da  uno  a  tre
mesi»; 
    c) al comma 9-bis, le parole: «da euro 500  a  euro  2.000»  sono
sostituite dalle seguenti: «da euro 779 a euro 3.119»; 
    d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «12-bis. I  proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento
delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita'  stabiliti  dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della  velocita'  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  e'
stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le
relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai
commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di
cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei
proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati
effettuati gli accertamenti. 
  12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle  attivita'  di
controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle
spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilita'
interno. 
  12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui
sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare
complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come
risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta  del  30  per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al
primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per
ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette
inadempienze». 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con  il  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'  approvato  il  modello   di
relazione di cui  all'articolo  142,  comma  12-quater,  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal presente articolo, e sono
definite le  modalita'  di  trasmissione  in  via  informatica  della
stessa, nonche' le modalita' di versamento dei  proventi  di  cui  al
comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso
comma. Con il medesimo decreto sono definite, altresi', le  modalita'
di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici  di  controllo,
finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di
comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n.  285
del 1992, che fuori dei centri abitati non  possono  comunque  essere
utilizzati o installati ad una distanza inferiore  ad  un  chilometro
dal segnale che impone il limite di velocita'. 
  3. Le disposizioni di cui  ai  commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo  esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2. 
 
          Note all'articolo 25 
            - l'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
          n. 285, Nuovo codice della strada,  come  modificato  dalla
          presente legge,cosi' recita: 
            142. Limiti di velocita'. 
            1. Ai fini della sicurezza  della  circolazione  e  della
          tutela della vita  umana  la  velocita'  massima  non  puo'
          superare i 130 km/h per le autostrade, i 110  km/h  per  le
          strade extraurbane principali, i  90  km/h  per  le  strade
          extraurbane secondarie e per le strade extraurbane  locali,
          ed i 50 km/h per le  strade  nei  centri  abitati,  con  la
          possibilita' di elevare tale limite fino ad un  massimo  di
          70  km/h  per  le  strade  urbane  le  cui  caratteristiche
          costruttive   e   funzionali    lo    consentano,    previa
          installazione degli appositi segnali.  Sulle  autostrade  a
          tre corsie piu' corsia  di  emergenza  per  ogni  senso  di
          marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per
          il calcolo della velocita' media di percorrenza  su  tratti
          determinati, gli enti proprietari o  concessionari  possono
          elevare il limite massimo di  velocita'  fino  a  150  km/h
          sulla base delle caratteristiche progettuali  ed  effettive
          del tracciato, previa installazione degli appositi segnali,
          sempreche' lo  consentano  l'intensita'  del  traffico,  le
          condizioni   atmosferiche   prevalenti   ed   i   dati   di
          incidentalita'  dell'ultimo   quinquennio.   In   caso   di
          precipitazioni  atmosferiche  di   qualsiasi   natura,   la
          velocita' massima non puo'  superare  i  110  km/h  per  le
          autostrade  ed  i  90  km/h  per  le   strade   extraurbane
          principali. 
            2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti  proprietari
          della  strada  possono  fissare,  provvedendo  anche   alla
          relativa segnalazione, limiti di velocita' minimi e  limiti
          di velocita' massimi, diversi da quelli fissati al comma 1,
          in  determinate  strade   e   tratti   di   strada   quando
          l'applicazione al caso concreto dei  criteri  indicati  nel
          comma  1  renda  opportuna  la  determinazione  di   limiti
          diversi, seguendo le direttive che  saranno  impartite  dal
          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Gli  enti
          proprietari  della  strada  hanno  l'obbligo  di   adeguare
          tempestivamente i limiti di velocita' al venir  meno  delle
          cause che hanno indotto a disporre limiti  particolari.  Il
          Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   puo'
          modificare i provvedimenti  presi  dagli  enti  proprietari
          della strada, quando siano contrari alle proprie  direttive
          e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo
          stesso  Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione   di
          limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in
          caso   di   mancato   adempimento,   il   Ministro    delle
          infrastrutture e dei trasporti puo' procedere  direttamente
          alla esecuzione delle  opere  necessarie,  con  diritto  di
          rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 
            3. Le seguenti categorie di veicoli non possono  superare
          le velocita' sottoindicate: 
            a) ciclomotori: 45 km/h; 
            b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il  trasporto
          delle merci pericolose rientranti nella classe 1  figurante
          in allegato all'accordo di cui all'articolo 168,  comma  1,
          quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati;
          30 km/h nei centri abitati; 
            c) macchine agricole e macchine operatrici:  40  km/h  se
          montati su pneumatici o su altri sistemi  equipollenti;  15
          km/h in tutti gli altri casi; 
            d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 
            e) treni costituiti da un autoveicolo e da  un  rimorchio
          di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma  1:  70
          km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
            f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno  carico
          superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h
          sulle autostrade; 
            g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad  altri
          usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5  t
          e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati;  100  km/h
          sulle autostrade; 
            h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad  altri
          usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12  t:
          70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
            i)  autocarri  di  massa  complessiva  a   pieno   carico
          superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai
          sensi dell'art. 82, comma  6:  70  km/h  fuori  dei  centri
          abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
            l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h
          nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. 
            4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma  3,
          ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b),  devono
          essere indicate le velocita' massime consentite. Qualora si
          tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va
          riportata  sui  rimorchi  ovvero  sui  semirimorchi.   Sono
          comunque esclusi da tale obbligo gli  autoveicoli  militari
          ricompresi nelle lettere c), g), h)  ed  i)  del  comma  3,
          quando siano in dotazione  alle  Forze  armate,  ovvero  ai
          Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11. 
            5. In tutti i casi  nei  quali  sono  fissati  limiti  di
          velocita' restano fermi gli  obblighi  stabiliti  dall'art.
          141. 
            6. Per la determinazione dell'osservanza  dei  limiti  di
          velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze  di
          apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo
          della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,
          nonche' le registrazioni del cronotachigrafo e i  documenti
          relativi  ai  percorsi  autostradali,  come  precisato  dal
          regolamento. 
            6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per
          il    rilevamento    della    velocita'    devono    essere
          preventivamente  segnalate  e  ben   visibili,   ricorrendo
          all'impiego di cartelli o di  dispositivi  di  segnalazione
          luminosi,   conformemente   alle   norme   stabilite    nel
          regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalita'
          di impiego sono stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. 
            7. Chiunque non osserva i  limiti  minimi  di  velocita',
          ovvero supera i limiti massimi di velocita' di non oltre 10
          km/h,  e'  soggetto  alla   sanzione   amministrativa   del
          pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. 
            8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e  di  non  oltre  40
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          155 a euro 624 . 
            9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di  non  oltre  60
          km/h  i  limiti  massimi  di  velocita'  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          500 a euro 2.000. Dalla  violazione  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione  della  patente
          di guida da uno a tre mesi. 
            9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti  massimi
          di velocita' e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro  779  a  euro  3.119.  Dalla
          violazione consegue la sanzione  amministrativa  accessoria
          della sospensione della patente di guida da  sei  a  dodici
          mesi, ai sensi delle norme di cui al capo  I,  sezione  II,
          del titolo VI. 
            10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma  4  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 23 a euro 92. 
            11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono
          commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,
          lettere  b),  e),  f),  g),  h),  i)  e  l)   le   sanzioni
          amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi  previste
          sono raddoppiate. L'eccesso di velocita' oltre il limite al
          quale  e'  tarato  il  limitatore  di  velocita'   di   cui
          all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a  montare
          tale    apparecchio,    l'applicazione    delle    sanzioni
          amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3  del
          medesimo articolo  179,  per  il  caso  di  limitatore  non
          funzionante    o    alterato.    E'     sempre     disposto
          l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata,
          per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. 
            12. Quando il  titolare  di  una  patente  di  guida  sia
          incorso, in un  periodo  di  due  anni,  in  una  ulteriore
          violazione  del  comma  9,   la   sanzione   amministrativa
          accessoria e' della sospensione della  patente  da  otto  a
          diciotto mesi, ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,
          sezione II, del  titolo  VI.  Quando  il  titolare  di  una
          patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in
          una ulteriore  violazione  del  comma  9-bis,  la  sanzione
          amministrativa accessoria e' la revoca  della  patente,  ai
          sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del  titolo
          VI 
            12-bis.   I    proventi    delle    sanzioni    derivanti
          dall'accertamento delle violazioni dei  limiti  massimi  di
          velocita'  stabiliti  dal  presente  articolo,   attraverso
          l'impiego di apparecchi o di sistemi di  rilevamento  della
          velocita' ovvero attraverso l'utilizzazione di  dispositivi
          o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno  2002,
          n. 121,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°
          agosto 2002,  n.  168,  e  successive  modificazioni,  sono
          attribuiti, in  misura  pari  al  50  per  cento  ciascuno,
          all'ente  proprietario  della  strada  su  cui   e'   stato
          effettuato l'accertamento o agli  enti  che  esercitano  le
          relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  marzo  1974,  n.  381,  e
          all'ente  da  cui  dipende   l'organo   accertatore,   alle
          condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.
          Le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  non  si
          applicano alle strade in concessione. Gli enti  di  cui  al
          presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota  dei
          proventi ad essi destinati nella regione nella  quale  sono
          stati effettuati gli accertamenti. 
            12-ter. Gli enti di cui  al  comma  12-bis  destinano  le
          somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei  proventi
          delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo
          comma alla realizzazione di interventi  di  manutenzione  e
          messa  in  sicurezza  delle  infrastrutture  stradali,  ivi
          comprese la segnaletica  e  le  barriere,  e  dei  relativi
          impianti,  nonche'  al  potenziamento  delle  attivita'  di
          controllo e di accertamento delle violazioni in materia  di
          circolazione stradale, ivi comprese le  spese  relative  al
          personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al
          contenimento delle spese in materia di pubblico  impiego  e
          al patto di stabilita' interno. 
            12-quater.  Ciascun  ente   locale   trasmette   in   via
          informatica  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31  maggio
          di ogni anno, una  relazione  in  cui  sono  indicati,  con
          riferimento all'anno  precedente,  l'ammontare  complessivo
          dei proventi  di  propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente  articolo,
          come risultante da rendiconto approvato nel medesimo  anno,
          e gli interventi realizzati a valere su tali  risorse,  con
          la  specificazione  degli  oneri  sostenuti   per   ciascun
          intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai  sensi
          del comma 12-bis e' ridotta del  30  per  cento  annuo  nei
          confronti dell'ente che non trasmetta la relazione  di  cui
          al periodo  precedente,  ovvero  che  utilizzi  i  predetti
          proventi in modo difforme da quanto previsto  dal  comma  4
          dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo,
          per ciascun anno per il quale  sia  riscontrata  una  delle
          predette inadempienze.